§ 5.1.105 - L.R. 1 marzo 2010, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:01/03/2010
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 46/2009


§ 5.1.105 - L.R. 1 marzo 2010, n. 25. [1]

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 5 marzo 2010, n. 13)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

 

Considerato quanto segue:

1. La materia “edilizia residenziale pubblica”, a seguito dell’approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, è da considerare di competenza residuale delle regioni per quanto riguarda la gestione degli interventi e le politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all’alienazione del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale;

2. La legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha stabilito la sospensione dell’efficacia dei piani di cessione degli alloggi approvati dal Consiglio regionale, consentendo la conclusione delle procedure di alienazione solo nei casi in cui era intervenuto un accordo per la cessione dell’alloggio alla data del 27 maggio 2008; tali procedure si dovevano concludere: “entro centottanta giorni dall’entrata in vigore” della medesima l.r. 46/2009;

3. Dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine previsto e che ciò comporterebbe la non applicabilità di quanto disposto dalla norma della l.r. 46/2009, si rende necessario modificare il termine prorogandolo al 31 dicembre 2010;

4. Di conseguenza a quanto esposto al punto 3, si è reso necessario spostare anche il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, posto a carico dei soggetti gestori degli alloggi per la comunicazione della risposta agli assegnatari.

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 46/2009

1. All’articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel secondo periodo, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2010”.

 

2. All’articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, nel secondo periodo, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2010”.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 22 gennaio 2014, n. 5.