§ 4.6.50 - L.R. 12 novembre 2007, n. 55.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:12/11/2007
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005
Art. 2.  Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005
Art. 3.  Modifiche all’articolo 113 della l.r. 28/2005


§ 4.6.50 - L.R. 12 novembre 2007, n. 55. [1]

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(B.U. 21 novembre 2007, n. 37)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è sostituito dal seguente:

“3. L’esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle aree medesime.”.

 

          Art. 2. Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005

1. Il comma 2 dell’articolo 104 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 113 della l.r. 28/2005

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 113 della l.r. 28/2005, è sostituita dalla seguente: “b) il titolo X del d.lgs 114/1998, fatti salvi l’articolo 28, comma 17 e l’articolo 30, comma 5.”.


[1] Abrogata dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.