§ 4.6.47 - L.R. 23 aprile 2007, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:23/04/2007
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 16/1999.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 16/1999.
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 16/1999.


§ 4.6.47 - L.R. 23 aprile 2007, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

(B.U. 2 maggio 2007, n. 10).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 16/1999.

     1. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituita dalla seguente:

     “f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all’individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per l’organizzazione, in particolari periodi dell’anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale in ordine all’attività di consulenza per le intossicazioni.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 16/1999.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “2 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo), e iscritti nell’apposito registro nazionale.”.

     2. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “5. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 16/1999.

     1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

     “Art. 21 bis. Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei.

     1. L’attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.

     2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:

     a) siano in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell’apposito registro nazionale;

     b) abbiano assolto all’impegno dell’aggiornamento formativo in materia d’igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.”.