§ 4.6.46 - L.R. 28 novembre 2006, n. 59.
Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:28/11/2006
Numero:59


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art. 2.  Condizioni per la partecipazione della Regione alla Società.
Art. 3.  Designazione dei componenti di spettanza della Regione negli organi sociali.
Art. 4.  Indirizzi per l’attività della Società e contributo regionale.
Art. 5.  Bilanci.
Art. 6.  Relazione al Consiglio regionale.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 4.6.46 - L.R. 28 novembre 2006, n. 59. [1]

Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata.

(B.U. 6 dicembre 2006, n. 36).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale, già autorizzata ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), alla società Logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata Società, con sede in Firenze, già costituita dalle camere di commercio e da Unioncamere Toscana.

 

     Art. 2. Condizioni per la partecipazione della Regione alla Società.

     1. L’acquisizione della quota di partecipazione di cui all’articolo 1 pari al 51 per cento del capitale sociale, è subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, previo parere favorevole della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, delle modifiche statutarie finalizzate a consentire e disciplinare la partecipazione della Regione alla Società stessa e concernenti in particolare:

     a) l’istituzione del collegio sindacale;

     b) l’istituzione dell’amministratore delegato;

     c) il potere regionale di designazione della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, tra i quali è nominato l’amministratore delegato;

     d) il potere regionale di designazione di due componenti il collegio sindacale, tra i quali è nominato il Presidente;

     e) la definizione annuale, da parte dell’assemblea dei soci, di indirizzi per l’amministrazione della Società relativamente all’anno successivo, ai fini della predisposizione del programma di attività e degli atti di bilancio;

     f) la definizione del contributo ordinario annualmente dovuto dalla Regione nei limiti dell’importo massimo stanziato nel bilancio pluriennale regionale.

     2. La Regione mantiene la maggioranza del capitale sociale per l’intera durata della sua partecipazione alla Società.

 

     Art. 3. Designazione dei componenti di spettanza della Regione negli organi sociali.

     1. Il Presidente della Giunta regionale designa il componente del consiglio di amministrazione da nominare amministratore delegato.

     2. Il Consiglio regionale designa gli altri componenti di spettanza della Regione negli organi sociali.

 

     Art. 4. Indirizzi per l’attività della Società e contributo regionale.

     1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e), la Giunta regionale, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, definisce ed impartisce al proprio rappresentante in assemblea gli  indirizzi per l’attività della Società, in coerenza con gli atti della programmazione regionale e tenendo conto del limite massimo del contributo annuo che può essere assegnato alla Società secondo le previsioni del bilancio pluriennale.

 

     Art. 5. Bilanci.

     1. Il bilancio di esercizio della Società è trasmesso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.

     2. Il bilancio economico di previsione della Società e la relativa relazione programmatica sono trasmessi alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

 

     Art. 6. Relazione al Consiglio regionale.

     1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), relaziona annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla Società, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire ai sensi dell’articolo 4.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri per il conferimento al capitale sociale e per il contributo di funzionamento della Società si fa fronte nel triennio 2006/2008 con le risorse previste all’articolo 43 della l.r. 70/2005.

     2. Per gli anni successivi, agli oneri per il contributo di funzionamento, determinato con le modalità di cui all’articolo 4, si fa fronte con legge di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 23 maggio 2014, n. 28.