§ 4.6.3 - L.R. 21 novembre 1974, n. 70.
Riforma della disciplina relativa a mostre, fiere ed esposizioni e delega delle funzioni amministrative agli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:21/11/1974
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni e vigilanza.
Art. 2.  Soggetti organizzatori.
Art. 3.  Statuto degli Enti.
Art. 4.  Enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni internazionali.
Art. 5.  Controllo sugli enti.
Art. 6.  Calendario regionale.
Art. 7.  Contributi.
Art. 8.  Autorizzazioni e vigilanza.
Art. 9.  Funzioni delegate ed indirizzi.
Art. 10.  Attribuzioni di funzioni agli enti delegati.
Art. 11.      Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge i Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro o con le Province ai sensi degli articoli 156 e seguenti R.D. 3 marzo 1934, n. [...]
Art. 11 bis.  Nulla-osta regionale.
Art. 11 ter.  Comitato tecnico consultivo.
Art. 11 quater . Trattamento economico dei componenti il Comitato.
Art. 12.  Finanziamento delle funzioni delegate.
Art. 13.  Rendiconto delle spese per le funzioni delegate.
Art. 14.  Relazione annuale al Consiglio.
Art. 15.  Oneri finanziari aggiuntivi.
Art. 16.      La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1975
Art. 17.  Imputazione della spesa.
Art. 18.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  (omissis)
Art. 21.  (omissis)


§ 4.6.3 - L.R. 21 novembre 1974, n. 70. [1]

Riforma della disciplina relativa a mostre, fiere ed esposizioni e delega delle funzioni amministrative agli enti locali.

 

 

Titolo I

RIFORMA DELLA DISCIPLINA

 

Capo I

Fiere, Mostre, Esposizioni Internazionali, Nazionali, Regionali e Interprovinciali

 

Art. 1. Autorizzazioni e vigilanza.

     Sono sottoposte ad autorizzazione:

     a) le esposizioni e mostre d'arte a scopo commerciale di carattere internazionale, nazionale, regionale e interprovinciale;

     b) le esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali e commerciali di carattere nazionale, regionale ed interprovinciale;

     c) le fiere interprovinciali, regionali, nazionali ed internazionali purché queste ultime, non organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

     d) le esposizioni interprovinciali, regionali, nazionali concernenti i prodotti della moda e dei suoi accessori, a carattere prettamente commerciale od anche artistico, che presuppongono la presenza di pubblico, anche se accessibili solo per invito.

     Abrogato [2].

     Abrogato [3].

     Le fiere, mostre ed esposizioni di cui al primo comma sono sottoposte a vigilanza.

L'autorizzazione concessa può essere revocata qualora risulti che alcuno dei requisiti presi in esame in sede di autorizzazione sia venuto meno.

     Le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni non sono soggette ad autorizzazione.

 

     Art. 2. Soggetti organizzatori. [4]

     Sono ammessi all'organizzazione delle manifestazioni fieristiche ricadenti nell'ambito della presente disciplina gli enti, le associazioni, le società di persone e di capitali.

 

     Art. 3. Statuto degli Enti. [5]

 

     Art. 4. Enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni internazionali. [6]

 

     Art. 5. Controllo sugli enti. [7]

 

     Art. 6. Calendario regionale.

     Le fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali, regionali ed interprovinciali, autorizzate ai sensi dell'art. 1, primo comma, o deliberate dagli enti delegati ai sensi dell'art. 10, primo comma, sono inserite nel calendario regionale, il quale indicherà separatamente le esposizioni e mostre d'arte e le esposizioni concernenti i prodotti della moda.

     Tutte le altre manifestazioni sono comprese nelle due seguenti categorie:

     a) mostra, se la manifestazione ha lo scopo di segnalare al pubblico le novità ed i pregi della produzione, con funzione di propaganda tecnica, scientifica ed economica, senza attività di commercio;

     b) fiera, se la manifestazione ha funzione commerciale.

     Le fiere, sono distinte come segue:

     a) fiera generale, se aperta a diversi settori merceologici;

     b) fiera specializzata, se aperta ad un solo settore di attività economica.

     Le fiere di cui al comma precedente sono ulteriormente distinte in:

     a) fiere merci, quando sia autorizzata la vendita immediata dei prodotti esposti;

     b) fiera campionaria, quando siano esposti solo campioni finiti o prodotti semilavorati e su di essi si svolga la contrattazione.

     Il calendario regionale pone in evidenza il carattere tipologico e territoriale e contiene inoltre le seguenti indicazioni:

     a) luogo di cui si effettua la manifestazione;

     b) data di inizio e di chiusura;

     c) estremi dell'atto di autorizzazione;

     d) settori merceologici interessati.

     Abrogato [3].

     Le manifestazioni di cui al primo comma del presente articolo non possono essere effettuate qualora non autorizzate e non inserite nel calendario regionale.

     La Giunta regionale trasmette l'elenco delle manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 8, quarto comma del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7.

 

     Art. 7. Contributi. [8].

 

Capo II

Fiere, Mostre, Esposizioni Provinciali e Locali

 

     Art. 8. Autorizzazioni e vigilanza.

     Fermo restando quanto stabilito dall'art. 131, n. 12 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, sono sottoposte ad autorizzazione:

     a) le esposizioni e mostre d'arte a scopo commerciale di carattere provinciale e locale;

     b) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali di carattere provinciale e locale;

     c) le fiere provinciali e locali;

     d) le esposizioni provinciali e locali concernenti i prodotti della moda e dei suoi accessori a carattere prettamente commerciale od anche artistico, che presuppongono la presenza di pubblico, anche se accessibili solo per invito.

     Abrogato [9].

     Abrogato [10].

     Le fiere, mostre ed esposizioni, di cui al primo comma, sono sottoposte a vigilanza.

     L'autorizzazione concessa può essere revocata qualora risulti che alcuno dei requisiti presi in esame in sede di autorizzazione sia venuto meno.

     La Giunta regionale inserisce nel calendario regionale di cui all'art. 6 le fiere, mostre ed esposizioni provinciali e locali autorizzate ai sensi del primo comma o deliberate dagli enti delegati ai sensi dell'art. 10, primo comma.

     Le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni non sono soggette ad autorizzazione.

 

 

Titolo II

DELEGA DELLE FUNZIONI

 

     Art. 9. Funzioni delegate ed indirizzi.

     Le funzioni di cui all'art. 1, primo e quarto comma [11]; art. 2, settimo comma; art. 3, quinto comma; art. 5, art. 7 e art. 8, primo, quarto e quinto comma della presente legge, sono delegate ai Comuni che le eserciteranno, a norma dell'art. 65 dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi:

     a) in sede di rilascio di autorizzazione gli enti delegati valutano:

     - la validità dell'iniziativa, avuto riguardo alle manifestazioni che già si svolgono nel territorio regionale ed al programma regionale di sviluppo economico o piano di intervento settoriale;

     - l'idoneità della iniziativa, avuto riguardo ai soggetti promotori, alle strutture organizzative ed ai mezzi finanziari apprestati;

     - la corrispondenza tra carattere territoriale richiesto nelle domande di autorizzazione ed ambito di effettivo svolgimento della precedente manifestazione fieristica autorizzata.

Per le manifestazioni fieristiche di nuova istituzione si avrà riguardo alla congruità della previsione formulata nella domanda di autorizzazione;

     b) nell'esercizio di attività di vigilanza, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, verifica la rispondenza tra la denominazione della manifestazione e le modalità di effettivo svolgimento [12];

     c) [13].

     (Omissis) [14].

 

     Art. 10. Attribuzioni di funzioni agli enti delegati.

     Nel caso che i Comuni intendano organizzare direttamente fiere, mostre ed esposizioni sottoposte ad autorizzazione ai sensi degli articoli 1 ed 8, dovranno essere osservati, in quanto applicabili, i criteri di cui alla lett. a) dell'articolo precedente.

     (Omissis) [15].

     La revoca dell'autorizzazione prevista all'art. 1, quarto comma, e all'art. 8, quinto comma, è comunicata alla Giunta regionale e comporta la cancellazione dal calendario regionale. La revoca di manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali è comunicata dalla Giunta regionale agli organi statali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7.

 

     Art. 11.

     Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge i Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro o con le Province ai sensi degli articoli 156 e seguenti R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

 

     Art. 11 bis. Nulla-osta regionale. [16]

     Limitatamente alle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e regionali di cui all'art. 1, l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta della Regione. Il nulla osta è rilasciato dal dirigente competente ai sensi dell'art. 11 della L.R. 81/94 [17].

     Il Consiglio Regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni comunali e del nulla osta regionale, nonché, ai fini della predisposizione del calendario regionale e della formulazione del calendario ufficiale, i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli operatori interessati all'organizzazione. Con il medesimo atto sono stabiliti inoltre le modalità ed i termini entro i quali i Comuni trasmettono alla Regione le autorizzazioni rilasciate e gli atti relativi alle manifestazioni fieristiche non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della presente legge [18].

     La deliberazione di cui al precedente comma fissa i termini per l'adozione del calendario regionale.

     Ai fini del rilascio del nulla-osta regionale i soggetti organizzatori [19] delle manifestazioni di cui al comma 1 presentano domanda alla Giunta regionale nei termini e con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al secondo comma del presente articolo.

     Il nulla-osta è altresì obbligatorio per le manifestazioni indicate al I comma, organizzate direttamente dai Comuni a norma dell'art. 10.

 

     Art. 11 ter. Comitato tecnico consultivo. [20]

 

     Art. 11 quater. Trattamento economico dei componenti il Comitato. [21]

 

 

Titolo III

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

 

     Art. 12. Finanziamento delle funzioni delegate.

     (Soppresso) [22].

 

     Art. 13. Rendiconto delle spese per le funzioni delegate.

     (Soppresso) [23].

 

     Art. 14. Relazione annuale al Consiglio. [24].

 

     Art. 15. Oneri finanziari aggiuntivi. [25]

 

     Art. 16.

     La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1975.

 

     Art. 17. Imputazione della spesa. [26]

 

     Art. 18. Ambito di applicazione della legge.

     Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione il R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito, senza modificazioni, nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, relativamente alle materie disciplinate della presente legge.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di fiere, mostre, esposizioni e manifestazioni di cui alla legge regionale 30 giugno 1972, n. 16 incompatibili con le norme della presente legge.

 

     Art. 19. Norma transitoria. [27]

 

     Art. 20. (omissis) [28]

 

     Art. 21. (omissis) [29]


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 31 gennaio 2005, n. 18, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma abrogato con L.R. 10 marzo 1987, n. 18, art. 2.

[3] Comma abrogato con L.R. 10 marzo 1987, n. 18, art. 2.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[3] Comma abrogato con L.R. 10 marzo 1987, n. 18, art. 2.

[8] Articolo abrogato con L.R. 17 febbraio 1984, n. 13, art. 27.

[9] Comma abrogato con L.R. 10 marzo 1987, n. 18, art. 2.

[10] Comma abrogato con L.R. 10 marzo 1987, n. 18, art. 2.

[11] Comma abrogato con L.R. 10 marzo 1987, n. 18, art. 2.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[13] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[14] I commi 2 e 3 del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[15] Comma abrogato con L.R. 10 marzo 1987, n. 18, art. 2.

[16] Articolo aggiunto con L.R. 10 marzo 1987, n. 18, art. 1.

[17] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[19] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 1997, n. 16.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1987, ora abrogato dall'art 4 della L.R. della L.R. 5 marzo 1997, n. 16..

[21] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1987, ora abrogato dall'art 4 della L.R. della L.R. 5 marzo 1997, n. 16..

[22] Articolo abrogato con L.R. 17 febbraio 1984, n. 13, art. 27.

[23] Articolo abrogato con L.R. 17 febbraio 1984, n. 13, art. 27.

[24] Articolo abrogato con L.R. 17 febbraio 1984, n. 13, art. 27.

[25] Articolo abrogato con L.R. 17 febbraio 1984, n. 13, art. 27 e con L.R. 10 gennaio 1985. n. 1.

[26] Articolo abrogato con L.R. 17 febbraio 1984, n. 13, art. 27.

[27] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[28] Articoli omessi e riportati in modifica agli artt. 1, 6, 8, 9 e 10 della presente legge.

[29] Articoli omessi e riportati in modifica agli artt. 1, 6, 8, 9 e 10 della presente legge.