Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 07/12/2007 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2004 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2004 |
§ 4.5.77 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 63.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
(B.U. 14 dicembre 2007, n. 41)
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
“2 bis. L’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5 comma 1.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della
“6 bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all’articolo 4, comma 2 bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell’attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.”.