§ 4.5.77 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 63.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:07/12/2007
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2004
Art. 2.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2004


§ 4.5.77 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

(B.U. 14 dicembre 2007, n. 41)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:

“2 bis. L’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5 comma 1.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:

“6 bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all’articolo 4, comma 2 bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell’attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.”.