§ 4.4.7 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 acque minerali e termali
Data:01/02/2005
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 35 della l.r. 38/2004.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 37 della l.r. 38/2004.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 49 della l.r. 38/2004.


§ 4.4.7 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

(B.U. 7 febbraio 2005, n. 8).

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 35 della l.r. 38/2004.

     1. Al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque” e la parola: “triennio” è sostituita dalla parola: “quinquennio”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 38/2004.

     1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004, le parole: “la capacità” sono sostituite dalle parole: “il volume”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 38/2004.

     1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 38/2004 è abrogata.