§ 4.1.277 - L.R. 4 luglio 2007, n. 37.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:04/07/2007
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2004
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 77/2004
Art. 3.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 77/2004
Art. 4.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 77/2004
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 77/2004
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 4.1.277 - L.R. 4 luglio 2007, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

(B.U. 13 luglio 2007, n. 19)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2004

     1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), è aggiunto, il seguente: “1 ter. Per i beni immobili in uso al Consiglio regionale, lo stesso Consiglio può svolgere, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, anche interventi di manutenzione straordinaria, con la relativa progettazione, entro il limite di spesa di 150.000 euro, dandone comunicazione alla Giunta regionale. Al di fuori di questi casi, a tali beni si applicano le disposizioni del capo II del titolo II.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 77/2004

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 77/2004 dopo le parole: “della Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “e del Consiglio regionale”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 77/2004

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 77/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al fine di garantire l’unicità e la completezza dell’inventario generale, al termine di ogni esercizio le strutture di cui all’articolo 2 inviano al dirigente competente in materia di patrimonio i dati relativi al patrimonio assegnato in uso necessari all’aggiornamento dei registri di cui al comma 2.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 77/2004

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 77/2004 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le donazioni di beni, ivi comprese quelle che hanno ad oggetto universalità di beni mobili quali fondi librari e archivistici, si perfezionano, ai sensi del codice civile, mediante atto pubblico. 1 ter. La donazione deve risultare da lettera di intenti del donante o da sua disposizione testamentaria.

1 quater. Le donazioni di beni mobili di modico valore si perfezionano, ai sensi del codice civile, con la diretta consegna dei beni che ne costituiscono oggetto.

1 quinquies. La cessione a titolo gratuito di beni mobili di non elevato valore, effettuata a titolo di ringraziamento da parte di soggetti ai quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale conferiscono riconoscimenti o che ospitano in esposizioni artistiche e culturali o in occasioni di ricorrenze od altre manifestazioni, si perfeziona mediante scrittura privata.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 77/2004

     1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis. Donazioni ed altre liberalità a favore del Consiglio regionale

1. Le donazioni specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono accettate, con le modalità dell’articolo 10, previa deliberazione favorevole dell’Ufficio di presidenza. Nel caso dei beni librari la deliberazione dell’Ufficio di presidenza è assunta previa istruttoria della struttura responsabile della biblioteca del Consiglio. 2. I beni oggetto delle donazioni, comprese quelle di beni mobili di modico valore, e delle cessioni a titolo gratuito specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono acquisiti, con il perfezionamento dell’atto di liberalità, al patrimonio in uso allo stesso Consiglio e conseguentemente inventariati.”.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.