Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 04/07/2007 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2004 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 77/2004 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 77/2004 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 77/2004 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 77/2004 |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 4.1.277 - L.R. 4 luglio 2007, n. 37.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
(B.U. 13 luglio 2007, n. 19)
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Al fine di garantire l’unicità e la completezza dell’inventario generale, al termine di ogni esercizio le strutture di cui all’articolo 2 inviano al dirigente competente in materia di patrimonio i dati relativi al patrimonio assegnato in uso necessari all’aggiornamento dei registri di cui al comma 2.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 10 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
“1 bis. Le donazioni di beni, ivi comprese quelle che hanno ad oggetto universalità di beni mobili quali fondi librari e archivistici, si perfezionano, ai sensi del codice civile, mediante atto pubblico. 1 ter. La donazione deve risultare da lettera di intenti del donante o da sua disposizione testamentaria.
1 quater. Le donazioni di beni mobili di modico valore si perfezionano, ai sensi del codice civile, con la diretta consegna dei beni che ne costituiscono oggetto.
1 quinquies. La cessione a titolo gratuito di beni mobili di non elevato valore, effettuata a titolo di ringraziamento da parte di soggetti ai quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale conferiscono riconoscimenti o che ospitano in esposizioni artistiche e culturali o in occasioni di ricorrenze od altre manifestazioni, si perfeziona mediante scrittura privata.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 10 bis nella
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis. Donazioni ed altre liberalità a favore del Consiglio regionale
1. Le donazioni specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono accettate, con le modalità dell’articolo 10, previa deliberazione favorevole dell’Ufficio di presidenza. Nel caso dei beni librari la deliberazione dell’Ufficio di presidenza è assunta previa istruttoria della struttura responsabile della biblioteca del Consiglio. 2. I beni oggetto delle donazioni, comprese quelle di beni mobili di modico valore, e delle cessioni a titolo gratuito specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono acquisiti, con il perfezionamento dell’atto di liberalità, al patrimonio in uso allo stesso Consiglio e conseguentemente inventariati.”.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.