Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 04/02/2005 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Misure di prevenzione. |
Art. 3. Contratti assicurativi |
Art. 4. Regolamento |
Art. 5. Norme finanziarie. |
Art. 5 bis. Monitoraggio e valutazione |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 4.1.242 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 26. [1]
Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.
(B.U. 10 febbraio 2005, n. 10).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all’allegato IV della
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:
a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;
b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall’attacco di animali predatori.
Art. 2. Misure di prevenzione.
1. Le province e le comunità montane competenti per territorio, erogano agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
2. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad un massimo del 50 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE. Non è ammesso un contributo superiore a 26.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni. [3]
3. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili fra le province e le comunità montane. [4]
[4. I fondi disponibili per le opere di prevenzione sono ripartiti, con deliberazione della Giunta regionale, fra le province e le comunità montane sulla base del numero di capi allevati e dell’ammontare dei danni.] [5]
Art. 3. Contratti assicurativi [6]
1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento e che hanno adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori.
2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati e aborti.
3. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno che supera il 20 per cento della produzione normale nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE e il 30 per cento nelle altre zone. Il contributo è ridotto al 50 per cento per i contratti assicurativi su tutto il valore della produzione.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
5. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro il 31 marzo 2006, sono individuati, in particolare:
a) i comuni nei quali è stata accertata la presenza di animali predatori di cui all’articolo 1, comma 1;
b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;
c) le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 3, comma 4.
Art. 5. Norme finanziarie.
1. Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2006 la spesa complessiva di euro 565.000,00;
2. Gli oneri di cui al comma 1, fanno carico per euro 75.000,00 alle risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento” e per euro 490.000,00 alle risorse della UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti” del bilancio pluriennale 2005/2007, annualità 2006;
3. Al bilancio pluriennale vigente 2005/2007, annualità 2006, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
in diminuzione:
UPB n. 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - spese correnti”, per euro 185.000,00;
UPB n. 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento”, per euro 305.000,00;
in aumento:
UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti”, per euro 490.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 5 bis. Monitoraggio e valutazione [8]
1. Entro il primo semestre di ciascun anno la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell’anno precedente, comprendente tra l’altro:
a) il numero delle domande presentate per tipologia di intervento, con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate;
b) la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate.
2. La commissione consiliare competente promuoverà, ai sensi dell’articolo 45, comma 1 dello Statuto, la valutazione degli effetti della presente legge. In particolare potrà provvedere ad acquisire:
a) la quantificazione e l’analisi dei danni subiti dagli allevatori a causa della morte degli animali attaccati e degli aborti provocati dagli attacchi dei predatori;
b) la comparazione tra l’ammontare dei danni provocati dagli attacchi dei predatori prima dell’attuazione degli interventi previsti e i danni accertati alla fine di ogni anno di intervento;
c) l’acquisizione delle valutazioni dei soggetti coinvolti, tra i quali le associazioni degli allevatori e le organizzazioni professionali agricole, sugli interventi effettuati.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
[1] Abrogata dall'art. 77 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[5] Comma abrogato dall’art. 2 della
[6] Articolo così sostituito dall’art. 3 della
[7] Articolo così sostituito dall’art. 4 della
[8] Articolo inserito dall’art. 5 della