§ 4.1.225 – L.R. 27 gennaio 2004, n. 2.
Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/01/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 10 della l.r. 45/2003.


§ 4.1.225 – L.R. 27 gennaio 2004, n. 2.

Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari).

(B.U. 4 febbraio 2004, n. 4).

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 10 della l.r. 45/2003.

     1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione".