Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 10/12/2001 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 10. (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998). |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 60 del 1999). |
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 60 del 1999). |
Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 60 del 1999). |
Art. 14. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 60 del 1999). |
Art. 15. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 60 del 1999). |
Art. 16. (Norme finali e transitorie). |
§ 4.1.190 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 59.
Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA - e norme per il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA).
(B.U. 19 dicembre 2001, n. 41).
CAPO I
Modifiche alla
"Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività
amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca"
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
(Omissis).
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
(Omissis).
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
(Omissis).
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
(Omissis).
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’ articolo 6 della
(Omissis).
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
(Omissis).
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
(Omissis).
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 7 bis della
1. L’articolo 7 bis della
Art. 10. (Modifica dell’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
(Omissis).
CAPO II
Modifiche alla
"Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA"
Art. 11. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
(Omissis).
Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
Art. 14. (Modifiche all’articolo 7 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 15. (Modifiche all’articolo 10 della
1. La lettera e) dell’articolo 10 della
(Omissis).
CAPO III
Norme finali e transitorie
Art. 16. (Norme finali e transitorie).
1. I centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) autorizzati dalla Regione ai sensi della
2. Qualora la richiesta non sia presentata nei termini previsti, o il procedimento si concluda con il rigetto della richiesta di abilitazione, l’autorizzazione regionale è revocata, fatte salve le convenzioni in corso al momento della revoca.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta la Regione verifica i requisiti e rilascia l’abilitazione ai sensi dell’articolo 6 della
4. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8 e 9, comma 1, della
5. Il CAAP abilitato a centro autorizzato di assistenza agricola conserva ad ogni effetto la titolarità dei rapporti giuridici in corso all’atto della trasformazione in CAA.