§ 4.1.190 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 59.
Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:10/12/2001
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 9.  (Abrogazione dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 10.  (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 60 del 1999).
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 60 del 1999).
Art. 13.  (Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 60 del 1999).
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 60 del 1999).
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 60 del 1999).
Art. 16.  (Norme finali e transitorie).


§ 4.1.190 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA - e norme per il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA).

(B.U. 19 dicembre 2001, n. 41).

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11

"Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività

amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca"

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’ articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998 è così costituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1998 è cosi sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. L’articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 1998 è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998).

     1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

     (Omissis).

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60

"Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA"

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 60 del 1999).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 60 del 1999 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 60 del 1999).

     1. L’articolo 5 della legge regionale n. 60 del 1999 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 60 del 1999).

     1. L’articolo 6 della legge regionale n. 60 del 1999 è abrogato.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 60 del 1999).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 60 del 1999 è abrogata.

     2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 60 del 1999 è abrogata.

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 60 del 1999).

     1. La lettera e) dell’articolo 10 della legge regionale n. 60 del 1999 è così sostituita:

     (Omissis).

 

CAPO III

Norme finali e transitorie

 

     Art. 16. (Norme finali e transitorie).

     1. I centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 11 del 1998 adeguano, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, la propria struttura societaria e operativa ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001 e presentano, entro lo stesso termine, alla Regione una richiesta di abilitazione a CAA corredata dalla pertinente documentazione.

     2. Qualora la richiesta non sia presentata nei termini previsti, o il procedimento si concluda con il rigetto della richiesta di abilitazione, l’autorizzazione regionale è revocata, fatte salve le convenzioni in corso al momento della revoca.

     3. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta la Regione verifica i requisiti e rilascia l’abilitazione ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998 come modificato dalla presente legge.

     4. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8 e 9, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1998 nonché l’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 60 del 1999 sono sostituiti, abrogati, o modificati dalla presente legge con effetto dall’emanazione della deliberazione di cui al comma 1.

     5. Il CAAP abilitato a centro autorizzato di assistenza agricola conserva ad ogni effetto la titolarità dei rapporti giuridici in corso all’atto della trasformazione in CAA.