§ 4.1.109 - L.R. 31 agosto 1994, n. 69.
Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/08/1994
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità per la revisione straordinaria.
Art. 3.  Soggetti incaricati della revisione straordinaria.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 4.1.109 - L.R. 31 agosto 1994, n. 69. [1]

Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG.

(B.U. 7 settembre 1994, n. 60).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge, al fine di verificare la corrispondenza delle superfici dei vigneti iscritti agli albi dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita e, conseguentemente, le produzioni, con quelle esistenti sul territorio, la Regione Toscana finanzia, secondo le modalità previste dagli articoli successivi, l'attività di revisione straordinaria degli Albi dei vigneti.

     2. Relativamente all'ordine con cui gli Albi di cui sopra saranno sottoposti a revisione, successivamente all'Albo dei vigneti per il vino Chianti D.O.C.G., per il quale viene disposta dalla presente legge l'immediata revisione straordinaria, vengono individuati, con atto del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, gli Albi dei vigneti da verificare.

 

     Art. 2. Modalità per la revisione straordinaria.

     1. Forma oggetto di revisione straordinaria ogni superficie vitata iscritta in uno degli Albi dei vigneti, individuati secondo le modalità della presente legge, e tenuti dalla Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura della Provincia interessata.

     2. I soggetti, di cui al successivo art. 3, incaricati della revisione straordinaria, acquisiscono i dati relativi alla originaria iscrizione delle superfici vitate interessate e delle eventuali variazioni, dalla documentazione in possesso della Provincia territorialmente competente e dalla documentazione in possesso della C.C.I.A.A. che tiene l'Albo dei vigneti. I dati sopra descritti vengono, quindi, confrontati con quelli riportati nello schedario viticolo disponibile presso la Provincia nel cui territorio ricade la superficie vitata oggetto della verifica.

     3. I soggetti di cui al successivo art. 3, successivamente all'acquisizione dei dati, devono:

     a) recarsi in azienda per compiere in loco gli opportuni accertamenti e rilievi relativi alla superficie vitata denunciata, rilevando o verificando le eventuali variazioni di superficie, la tipologia e le percentuali dei vitigni, constatandone la rispondenza a quanto disposto dal Disciplinare di produzione, e calcolare il numero delle viti per ogni vitigno;

     b) compilare una nuova denuncia di variazione dei dati riportati nell'Albo, secondo la modulistica vigente.

     4. I modelli di variazione vengono, quindi, consegnati alla rispettiva Provincia territorialmente competente, per la convalida degli stessi e la trasmissione alla relativa C.C.I.A.A.

 

     Art. 3. Soggetti incaricati della revisione straordinaria.

     1. L'attività di revisione straordinaria è svolta da tecnici qualificati e abilitati secondo la normativa vigente, con i quali la Giunta Regionale abbia instaurato contratti aventi ad oggetto prestazione di lavoro autonomo, secondo le norme vigenti del codice civile e le disposizioni statali e regionali riguardanti la materia.

     2. L'instaurazione dei rapporti, di cui al comma precedente, deve avvenire dopo una procedura pubblica, il cui bando indichi i requisiti soggettivi e il contenuto della prestazione, inclusi i tempi, i luoghi e l'entità del compenso.

     3. La Giunta Regionale provvede alla indizione del bando entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. I soggetti incaricati dello svolgimento dell'attività di revisione straordinaria saranno dotati di apposito documento di riconoscimento approvato dalla Giunta Regionale.

     5. I tecnici di cui sopra hanno facoltà di accesso ai fondi vitati che risultano dagli Albi dei vitigni relativi alle denominazioni oggetto della revisione straordinaria.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura della spesa necessaria allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, si provvede per il 1994 con lo stanziamento iscritto al capitolo 13016 del bilancio di previsione che viene istituito con la variazione di cui al comma successivo.

     2. Al bilancio di previsione 1994 è apportata la seguente variazione agli stati di previsione della competenza e della cassa della spesa:

 

In diminuzione:

Cap. 13048

Fondo concessione c/capitale attualizzazione

interessi interventi a favore cooperazione

agricola e forestale, L. 250.000.000

 

Di nuova istituzione

Cap. 13016

Revisione straordinaria degli Albi dei vigneti

per i vini D.O.C. e D.O.C.G., L. 250.000.000

 

     3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 1994 si provvede con le relative leggi di bilancio.

     4. Alle Provincie interessate alla revisione straordinaria vengono assegnati, a valere nel predetto capitolo di bilancio e proporzionalmente al numero dei tecnici inviati, i fondi necessari al compenso degli stessi e alle altre spese necessarie.

     5. Le Provincie rendicontano alla Giunta Regionale conformemente alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 13-12-1993 n. 92.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.