Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 31/03/1990 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 4.1.72 - L.R. 31 marzo 1990, n. 31.
Norme in materia di proprietà coltivatrice.
(B.U. 9 aprile 1990, n. 22)
Al fine di contribuire alla ricomposizione ed al riordino fondiario favorendo l'accorpamento ed il consolidamento delle aziende diretto- coltivatrici singole ed associate, possono essere autorizzate le operazioni di permuta e le alienazioni di terreni gravati da vincolo trentennale di indivisibilità, nei limiti ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.
Il vincolo di indivisibilità trentennale previsto dall'art. 11 della
a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;
b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo II della
c) i beni formino oggetto di permuta con terreni confinanti o viciniori ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreché la permuta riguardi una parte dei terreni dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e/o l'organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria.
I soggetti interessati, con domanda motivata, possono richiedere l'autorizzazione di permuta o di alienazione alla competente struttura della Giunta regionale che effettua i necessari accertamenti e, nei limiti della presente legge, adotta gli atti necessari alla revoca o al trasferimento del vincolo di indivisibilità, ed alla restrizione ipotecaria, ai sensi del 3° comma dell'art. 11 della
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle operazioni di acquisto già poste in essere con le leggi regionali in materia di agricoltura.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della