§ 3.5.117 – L.R. 9 giugno 2006, n. 22.
Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:09/06/2006
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Costituzione e finalità.
Art. 2.  Statuto.
Art. 3.  Sede.
Art. 4.  Fondo patrimoniale.


§ 3.5.117 – L.R. 9 giugno 2006, n. 22. [1]

Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana.

(B.U. 16 giugno 2006, n. 18).

 

Art. 1. Costituzione e finalità.

     1. La Regione promuove la costituzione, ai sensi del codice civile e delle norme di attuazione, e partecipa all’attività della “Fondazione del Consiglio regionale della Toscana”, di seguito denominata “Fondazione”.

     2. La Fondazione ha la finalità di contribuire a valorizzare il ruolo di rappresentanza della comunità toscana proprio dell’Assemblea regionale, attraverso la diffusione e l’approfondimento della conoscenza dei beni librari, documentali e artistici che costituiscono il patrimonio culturale e la memoria storica della stessa Assemblea regionale.

 

     Art. 2. Statuto.

     1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva lo statuto della Fondazione ed incarica il Presidente del Consiglio di compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della Fondazione stessa.

     2. Lo statuto prevede che la presidenza della Fondazione sia attribuita al Presidente del Consiglio regionale od a consigliere regionale da lui delegato e che gli altri componenti del Consiglio di amministrazione siano nominati dal Consiglio regionale [2].

     3. Le cariche di cui al comma 2 sono a titolo gratuito.

 

     Art. 3. Sede.

     1. Il Consiglio regionale assicura alla Fondazione la sede e le risorse strumentali per il funzionamento nonché la possibilità di avvalersi del personale del Consiglio regionale che opera nei settori di interesse della Fondazione, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con il Consiglio di amministrazione della Fondazione nel rispetto di corrette relazioni sindacali e delle procedure negoziali previste dal vigente CCNL di settore.

 

     Art. 4. Fondo patrimoniale.

     1. La Regione concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con la somma di euro 10.000,00 e conferisce inoltre alla Fondazione la somma di euro 20.000,00 per le spese di funzionamento per l’anno 2006. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l’esercizio 2006 [3].

     2. A partire dall’anno 2007 la Regione conferisce alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento, la cui entità è determinata con il bilancio interno del Consiglio regionale.


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2007, n. 58.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2006, n. 53.