§ 3.5.100 – L.R. 27 gennaio 2004, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:27/01/2004
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 45/2000.


§ 3.5.100 – L.R. 27 gennaio 2004, n. 6. [1]

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

(B.U. 4 febbraio 2004, n. 4).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 45/2000.

     1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana) è sostituita dalla seguente:

     “d) eroga contributi annuali e pluriennali al Centro regionale per la danza, gestito dall’Associazione teatrale pistoiese, nell’ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della danza e nel settore della drammaturgia contemporanea italiana”.

     2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 45/2000 è sostituita dalla seguente:

     “e) eroga contributi annuali e pluriennali per l’attività di spettacolo al Teatro nazionale d’Arte della Toscana per la ricerca e le nuove generazioni di Cascina - Pontedera, alla Associazione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi di Firenze e al Teatro Stabile di Grosseto, riconosciuti dallo Stato come teatri stabili di innovazione, nell’ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della prosa.”


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.