Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 30/07/1997 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed oggetto della legge. |
Art. 2. Destinatari. |
Art. 3. Piano di indirizzo. |
Art. 4. Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo. |
Art. 5. Procedure di attuazione del piano di indirizzo. |
Art. 6. Comitato di Consulenza. |
Art. 7. Giornata per la pace. Conferenza regionale della pace. |
Art. 8. Sistema di documentazione. |
Art. 9. Norma Finanziaria. |
Art. 10. Abrogazione. |
Art. 11. Norma transitoria. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 3.5.69 - L.R. 30 luglio 1997, n. 55. [1]
Interventi per la promozione di una cultura di pace.
(B.U. 9 agosto 1997, n. 31).
Art. 1. Finalità ed oggetto della legge.
1. La Regione Toscana riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. Al fine di promuovere una cultura ispirata ai valori della pace e del riconoscimento dei diritti dell'uomo, la Regione attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di educazione della comunità scolastica e di aggiornamento del personale docente, oltre che di idonee iniziative e attività culturali orientate alla sensibilizzazione, sui temi della pace, quali indagini, ricerche, incontri, manifestazioni ed ogni altra iniziativa conforme alle finalità della presente legge.
Art. 2. Destinatari.
1. Sono destinatari dei contributi regionali:
a) le Province, i Comuni, le Circoscrizioni di decentramento comunale, le Comunità Montane;
b) i Provveditorati agli Studi, la Sovrintendenza Scolastica Regionale, l'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE), le Istituzioni scolastiche;
c) le Università degli Studi e gli Istituti di Ricerca;
d) le Associazioni e i Comitati costituiti ai sensi di legge che per statuto svolgano attività di educazione alla pace e di sensibilizzazione contro la guerra.
Art. 3. Piano di indirizzo.
1. Il piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace contiene una introduzione generale di analisi del settore e di verifica del piano precedente e due parti, rispettivamente dedicate agli interventi dei soggetti destinatari di contributi ed ai progetti di interesse regionale attuati dalla Regione.
2. La prima parte del piano di indirizzo, relativa agli interventi dei soggetti destinatari dei contributi, comprende:
gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; le tipologie degli interventi; la ripartizione delle risorse sulla base di tipologie di intervento, secondo criteri individuati dal piano stesso; le priorità ed i criteri di valutazione e selezione delle domande; le procedure e le modalità di accesso e di utilizzo dei contributi; i vincoli del concorso finanziario dei soggetti destinatari dei contributi; le disposizioni relative alla rendicontazione e le modalità di verifica dei risultati conseguiti: le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.
3. La seconda parte del piano di indirizzo, relativa ai progetti di interesse regionale, comprende:
gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; i contenuti dei progetti; la ripartizione delle risorse finanziarie tra i progetti; le metodologie di verifica dei risultati.
Art. 4. Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo. [2]
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di consulenza di cui all’articolo 6 ed effettuate le opportune consultazioni, predispone la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.
2. Il piano di indirizzo viene approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro il 31 dicembre successivo.
3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.
Art. 5. Procedure di attuazione del piano di indirizzo.
1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano di indirizzo sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art. 11 della
2. I provvedimenti amministrativi di riparto e assegnazione dei contributi regionali vengono adottati secondo scadenze predeterminate dal piano di indirizzo di cui all'art. 3, sentito il Comitato di Consulenza di cui al successivo art. 6.
Art. 6. Comitato di Consulenza.
1. E' costituito il Comitato di Consulenza della Regione nelle materie oggetto della presente legge.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è composto da sei esperti individuati tra eminenti personalità distintesi per la loro attività nei diversi campi interessati dalle iniziative della presente legge.
3. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, tenendo conto delle diverse aree culturali e delle differenze in genere.
4. Il Comitato dura in carica tre anni.
5. Per la validità delle sedute è prevista la presenza di quattro componenti.
6. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalle strutture della Giunta regionale.
8. Ai componenti del Comitato compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, secondo il trattamento economico di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale. Tale rimborso spetta qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.
Art. 7. Giornata per la pace. Conferenza regionale della pace.
1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo" da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è individuata come Giornata per la pace in Toscana.
2. In occasione della Giornata per la pace il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato di cui al precedente art. 6, realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato della ricorrenza in relazione alla promozione e salvaguardia della pace e al riconoscimento dei diritti umani.
3. La Giunta regionale organizza annualmente la Conferenza regionale della pace, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti indicali all'art. 2 e del Comitato di cui all'art. 6 della presente legge.
Art. 8. Sistema di documentazione.
1. Allo scopo di fornire ai cittadini e alle istituzioni ogni informazione e documentazione utile al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale promuove e sostiene il "Sistema di documentazione sulla Pace", anche in collegamento con il sistema informativo delle biblioteche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi, tramite specifiche convenzioni, di Enti locali, di Istituti e Associazioni operanti nel settore, che dispongano di fondi documentari, sedi e strumenti idonei all'allestimento e all'organizzazione di servizi informativi e documentari in materia.
Art. 9. Norma Finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 1998, si fa fronte con la legge di bilancio.
Art. 10. Abrogazione.
1. La
Art. 11. Norma transitoria.
1. Gli interventi relativi all'anno 1997 continuano ad essere attuati secondo le modalità stabilite dalla
2. I termini di presentazione delle domande di contributo indicati agli articoli 2, 3 e 7 della
3. In prima applicazione della presente legge la proposta di piano di indirizzo è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 28 febbraio 1998. Il Consiglio regionale approva il piano di indirizzo entro il 31 marzo 1998.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore a far data dal primo gennaio 1998, ad esclusione degli articoli 2 (Destinatari) e 11 (Norma transitoria).
[1] Abrogata dall'art. 56 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 21 della