Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 25/01/1996 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Soggetti proponenti. |
Art. 3. Programmazione. |
Art. 4. Interventi regionali. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. Abrogazione. |
§ 3.5.59 - L.R. 25 gennaio 1996, n. 6.
Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente. [1]
(B.U. 5 febbraio 1996, n. 7).
Art. 1. Oggetto della legge.
1. In attesa della revisione organica della legislazione regionale in materia educativa scolastica ed extrascolastica, la presente legge ridefinisce le modalità di attuazione degli interventi di educazione permanente in accordo a quelli per il diritto allo studio di cui alla
2. Per interventi di Educazione permanente si intendono quelle iniziative atte ad incentivare la promozione di forme di educazione continua, rivolte alla popolazione adulta, in grado di fornire strumenti di conoscenza utili per la comprensione della complessità della società odierna con esclusione di quelle che portano al conseguimento di un titolo di studio e di quelle dirette alla formazione professionale, in forma integrata con il sistema formativo scolastico e il sistema della formazione professionale.
Art. 2. Soggetti proponenti.
1. I Comuni, singoli o associati, o le Comunità Montane da essi delegate definiscono gli interventi di Educazione permanente nell'ambito dei progetti di area di cui all'art. 9, della L.R. 53/81 [2], che è così sostituito:
(Omissis).
2. Enti ed organismi pubblici e privati che non abbiano finalità di lucro possono presentare agli enti di cui al comma 1, propri progetti di intervento nel campo dell'Educazione permanente.
3. Tali progetti, qualora conformi ai contenuti del Piano di Indirizzo di cui all'art. 12 della
4. Le modalità di definizione dei progetti di area sono quelle indicate all'art. 10 della
Art. 3. Programmazione.
1. Il Piano di Indirizzo per il diritto allo studio di cui all'art. 12 della
2. Il Piano di Indirizzo di cui al comma 1 reca le determinazioni e i contenuti definiti dai commi 1 e 2 dell'art. 12 della
3. Le procedure di formazione, di approvazione e di attuazione del Piano di Indirizzo di cui al comma 1 sono quelle definite dagli artt. 13 e 14 della L.R. 53/81 e successive modificazioni.
4. [3].
Art. 4. Interventi regionali. [4].
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1996 con legge di bilancio in sostituzione dei finanziamenti disposti sul capitolo 18060 del bilancio 1995.
Art. 6. Norma transitoria.
1. Per l'anno 1996, il Piano di indirizzo di cui all'art. 12 della L.R. 53/81, già approvato per il triennio 94/96 deve essere integrato per la parte relativa alla presente legge.
Art. 7. Abrogazione.
1. La presente legge abroga la
[1] Legge abrogata dall’art. 33 della
[2] Vedi avviso di rettifica in B.U. 30 aprile 1996, n. 24.
[3] Integra il comma 2, art. 12, della
[4] Integra il comma 1, art. 11, della