§ 3.5.43 - L.R. 19 aprile 1993, n. 25.
Intervento finanziario della Regione Toscana a favore dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:19/04/1993
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La Regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello Statuto, interviene finanziariamente con contributo [...]
Art. 2.      Per l'anno 1993, a tal fine, è autorizzata la spesa di L. 400.000.000, quale concorso finanziario della Regione alle attività dell'Ente.
Art. 3.      La Giunta regionale compie gli atti necessari per l'erogazione del contributo finanziario di cui all'art. 1.
Art. 4.      All'onere di spesa derivante dall'art. 2 si provvede con la seguente variazione al bilancio 1993 per competenza e cassa con prelievo dal Fondo Globale:


§ 3.5.43 - L.R. 19 aprile 1993, n. 25. [1]

Intervento finanziario della Regione Toscana a favore dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze.

(B.U. 28 aprile 1993, n. 25).

 

Art. 1.

     La Regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello Statuto, interviene finanziariamente con contributo annuale a favore delle attività dell'Ente Teatro Comunale di Firenze, ente lirico della Toscana.

 

     Art. 2.

     Per l'anno 1993, a tal fine, è autorizzata la spesa di L. 400.000.000, quale concorso finanziario della Regione alle attività dell'Ente.

     Per gli anni successivi il contributo è determinato con la Legge di bilancio.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale compie gli atti necessari per l'erogazione del contributo finanziario di cui all'art. 1.

     L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del Bilancio dell'anno precedente.

 

     Art. 4.

     All'onere di spesa derivante dall'art. 2 si provvede con la seguente variazione al bilancio 1993 per competenza e cassa con prelievo dal Fondo Globale:

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 10 della L.R. 28 marzo 2000, n. 45, con effetto a decorrere dalla data indicata negli artt. 8 e 10 della stessa L.R. 45/2000.