§ 3.5.29 - L.R. 9 marzo 1988, n. 16.
Adesione della Regione Toscana ed erogazione di un contributo finanziario dell'Associazione «Centro di Ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale».


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:09/03/1988
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La Regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello Statuto e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, [...]
Art. 2.      La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla Associazione.
Art. 3. 
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 della L.R. 6-5-1977, n. 28, con la quota non utilizzata del fondo globale di [...]


§ 3.5.29 - L.R. 9 marzo 1988, n. 16. [1]

Adesione della Regione Toscana ed erogazione di un contributo finanziario dell'Associazione «Centro di Ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale».

 

Art. 1.

     La Regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello Statuto e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, aderisce, ai sensi degli artt. 57 e 59 dello Statuto, all'Associazione «Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale» costituita in Firenze, che ha per scopo la realizzazione di un centro di attività di ricerca, produzione, didattica musicale, promozione della cultura musicale, organizzazione di corsi di formazione e specializzazione musicale.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla Associazione.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 della L.R. 6-5-1977, n. 28, con la quota non utilizzata del fondo globale di L. 100.000.000 iscritta al capitolo 50000 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987.

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 10 della L.R. 28 marzo 2000, n. 45, con effetto a decorrere dalla data indicata negli artt. 8 e 10 della stessa L.R. 45/2000.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 dicembre 1993, n. 91.