Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 02/05/2011 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 3.3.91 - L.R. 2 maggio 2011, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
(B.U. 4 maggio 2011, n. 19)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Vista la
Visto il parere contrario espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 16 febbraio 2011;
Considerato quanto segue:
1. Che la disposizione prevista dall’articolo 13, comma 4, della
2. Che, nel caso di specie, è necessario derogare alla disposizione prevista dall’articolo 13, comma 4, della
3. Che la modifica di cui alla presente legge, ha la finalità di non limitare eccessivamente l’autonomia delleorganizzazioni che compongono la Commissione regionale permanente tripartita nella designazione dei propri rappresentanti e di garantire che la scelta delle organizzazioni citate ricada su persone effettivamente competenti e con le professionalità adeguate a trattare le materie che sono oggetto di concertazione in sede di Commissione;
4. Di non accogliere, per le motivazioni già espresse nei punti precedenti, il parere della Commissione regionale per le pari opportunità nella sola parte in cui si esprime in termini negativi sulla deroga all’applicazione dell’articolo 13, comma 4, della
5. Che è necessario procedere con urgenza alla nomina della Commissione regionale permanente tripartita a seguito del rinnovo della legislatura;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 23 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della
“4 bis. In deroga all’articolo 13, comma 4, della
4 ter. In conformità all’articolo 12 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.