Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 01/02/2005 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’art. 1 comma 4 della l.r. 32/2002. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 32/2002. |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 32/2002. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 32/2002. |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 32/2002. |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 20 ter nella l.r. 32/2002. |
Art. 7. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002. |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 32/2002. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 32/2002. |
Art. 10. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002. |
Art. 11. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002. |
§ 3.3.63 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro.
(B.U. 7 febbraio 2005, n. 8).
Art. 1. Modifiche all’art. 1 comma 4 della
1. Dopo la lettera i) del comma 4 dell’articolo 1 della
“i bis ) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;
i ter ) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 18 bis nella
1. Dopo l’articolo 18 della
“Art. 18 bis. Obiettivi della formazione nell’apprendistato.
1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato:
a) Valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori;
d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 18 ter nella
1. Dopo l’articolo 18 bis della
“Art. 18 ter. Disciplina dell’apprendistato.
1. La Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23, disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna per l’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l’apprendistato professionalizzante e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della
“4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l’impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 20 bis nella
1. Dopo l’articolo 20 della
“Art. 20 bis. Istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro.
1. E’ istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina l’articolazione e la tenuta dell’albo, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.
3. L’iscrizione delle agenzie all’albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del
Art. 6. Inserimento dell’articolo 20 ter nella
1. Dopo l’articolo 20 bis della
“Art. 20 ter. Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro.
1. E’ istituito l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina l’articolazione e la tenuta dell’elenco, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’accreditamento.
3. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 21 della
“d bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l’occupazione”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della
“2 bis. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.”.
Art. 8. Inserimento dell’articolo 21 bis nella
1. Dopo l’articolo 21 della
“Art. 21 bis. Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili.
1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell’articolo 13 del
2. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14 del
3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 22 della
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della
“2. Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 28 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della
“3 bis. Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del
Art. 11. Modifiche all’articolo 32 della
1. Il comma 5 dell’articolo 32 della
“5. Relativamente al sistema regionale per l’impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:
a) le tipologie dei servizi per l’impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 27;
c) i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 21 bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;
e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all’articolo 21 bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;
f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
g) l’articolazione e la tenuta dell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l’iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell’accreditamento, gli strumenti di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;
h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell’autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l’attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 32 della
“5 bis. Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna del contratto di apprendistato.”.