Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 04/07/2001 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 52/1998. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 52/1998. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della L.R. 52/1998. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 della L.R. 52/1998. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 15 ter della L.R. 52/1998. |
Art. 6. Abrogazioni. |
Art. 7. Disposizioni finali. |
§ 3.3.42 - L.R. 4 luglio 2001, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego). Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro. [1]
(B.U. 13 luglio 2001, n. 29).
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 15 ter della
Art. 6. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) articolo 2, comma 3;
b) articolo 3, comma 3, lettera l);
c) articolo 10, comma 2, punto l), lettera b);
d) articolo 12;
e) articolo 13;
f) articolo 14;
g) articolo 15;
h) articolo 16, commi 3, 4 e 5;
i) articolo 17, comma 2.
Art. 7. Disposizioni finali.
1. L'Ente Toscana lavoro è soppresso a far data dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione Toscana subentra nei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato; i dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo regionale dalla data di soppressione dell'Ente Toscana Lavoro.
3. Le modalità della successione dei rapporti di cui al comma 2 sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, che le determina, limitatamente alla disciplina dei rapporti di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
[1] Legge abrogata dall’art. 33 della
[2] Inserisce la lettera g) e sostituisce la lettera h), comma 3, art. 3 della
[3] Sostituisce il comma 2, art. 5 della
[4] Sostituisce il comma 6, art. 7 della
[5] Sostituisce il comma 6, art. 8 della
[6] Sostituisce il comma 3, art. 15 ter della