Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 07/03/1994 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Priorità). |
Art. 3. (Lavori socialmente utili). |
Art. 4. (Aiuti all'assunzione). |
Art. 5. (Lavoro autonomo, associato, cooperativo). |
Art. 6. (Deliberazione attuativa). |
Art. 7. (Assistenza tecnica e attività di progettazione). |
Art. 8. (Finanziamento degli oneri degli Enti Locali). |
Art. 9. (Compiti ulteriori della Regione). |
Art. 10. (Informazione al Consiglio Regionale e verifica di efficenza). |
Art. 11. (Cumulo). |
Art. 12. (Norma finanziaria). |
§ 3.3.18 - L.R. 7 marzo 1994, n. 23.
Misure straordinarie per l'occupazione. [*]
(B.U. 16 marzo 1994, n. 19).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione provvede al sostegno dell'occupazione dei soggetti che, ai sensi della Legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili;
2. Il sostegno di cui al primo comma si attua mediante le seguenti azioni:
a) promozione dei lavori socialmente utili;
b) aiuti all'assunzione in posti di lavoro subordinato, aggiuntivi e stabili;
c) la creazione di lavoro autonomo, associato, cooperativo.
3. Le azioni di sostegno di cui al presente articolo sono volte a favorire, anche attraverso lo sviluppo della professionalità, il reimpiego dei lavoratori in attività di lavoro subordinato, autonomo, associato o cooperativo.
Art. 2. (Priorità).
1. Le azioni di cui al precedente articolo 1, devono corrispondere alle esigenze del territorio interessato in termini di sviluppo economico e di efficienza dei servizi, sono prioritari:
- gli interventi di risanamento e valorizzazione ambientale;
- gli interventi di risanamento e valorizzazione dei beni culturali;
- le attività di servizio e cura della persona.
All'interno di tali proprietà, in conformità con il piano di indirizzo per l'attuazione delle politiche di pari opportunità della Regione, vengono privilegiati progetti che garantiscono azioni positive per la realizzazione di pari opportunità uomo-donna.
Art. 3. (Lavori socialmente utili).
1. La Regione finanzia parte degli oneri derivanti dalle iniziative di Province, Comuni e Comunità Montane per l'utilizzazione in base alla legislazione vigente, di soggetti in lavori socialmente utili, per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale, nella misura del 50% della indennità e dei costi assicurativi, quando dovuti che risultino a carico di dette amministrazioni;
2. I progetti di lavoro socialmente utili di cui al comma precedente possono essere attuati in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
Art. 4. (Aiuti all'assunzione).
1. La Regione concede aiuti per l'assunzione in posti di lavoro subordinato, aggiuntivi e stabili di soggetti di cui al precedente art. 1, la cui assunzione non comporti riduzioni assicurative e previdenziali, o l'assegnazione del contributo di cui all'art. 8 della Legge 23-7-1991, n. 223, che risultino essere stati utilizzati in lavori socialmente utili.
2. Gli aiuti all'assunzione consistono in contributi, assegnati alle imprese, di Lire 5.000.000 per ciascun lavoratore assunto.
Art. 5. (Lavoro autonomo, associato, cooperativo).
1. La Regione finanzia progetti di lavoro autonomo, associato e cooperativo, presentati dai soggetti di cui al precedente art. 1, utilizzati in lavori socialmente utili, nella misura di L. 10.000.000 per ciascun soggetto, che sia imprenditore individuale o socio lavoratore in società di persone o cooperativa;
2. Il contributo di cui al precedente comma è ridotto a L. 5.000.000 nel caso in cui i soggetti interessati usufruiscono di benefici di leggi nazionali con le medesime finalità e della L.R. 26-4-1993, n. 27.
Art. 6. (Deliberazione attuativa).
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare e la Commissione Regionale per promozione di condizioni di pari opportunità uomo-donna, provvede all'emanazione di una deliberazione contenente:
- indicazioni relative agli indirizzi, ai termini e alle procedure per le azioni di cui alla presente legge ed alla loro verifica;
- parametri per la documentazione delle spese di cui al successivo art. 8, comma 3;
- priorità e criteri di valutazione dei progetti di cui al precedente art. 5, comma 1;
- condizioni e modalità di restituzione delle somme erogate ai sensi del precedente art. 5, qualora il soggetto assuma, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, un'occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico.
Art. 7. (Assistenza tecnica e attività di progettazione).
1. La Regione garantisce l'assistenza tecnica agli Enti Locali che intendono promuovere le iniziative di cui al precedente art. 1, anche tramite la formazione dei funzionari degli Enti medesimi.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di cui al presente articolo direttamente, con l'Agenzia per l'Impiego della Toscana o attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Per le attività di assistenza tecnica e progettazione, è riservato un finanziamento non superiore al 5% delle risorse stanziate con legge di bilancio per gli interventi di cui al presente articolo e ai successivi artt. 8 e 9.
Art. 8. (Finanziamento degli oneri degli Enti Locali).
1. Le funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono delegate alle Province. Le Province provvedono, per le iniziative a cui sono interessate e per quelle a cui sono interessati i Comuni del rispettivo territorio:
a) a promuovere la predisposizione, anche coordinata, delle iniziative;
b) a valutare le iniziative ed a provvedere al relativo finanziamento nella misura prevista dai precedenti artt. 3 e 4; sono valutabili e finanziabili le iniziative che, in base alle norme vigenti, abbiano conseguito operatività in relazione alle decisioni della Commissione Regionale per l'impiego ovvero degli Organi Statali competenti.
2. La Giunta Regionale provvede ad assegnare alle Province finanziamenti fino all'85% delle risorse stanziate con legge di bilancio per gli interventi di cui al presente articolo e agli artt. 7 e 9, ripartiti in relazione al numero complessivo di lavoratori che nel territorio di detti Enti risultino, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, iscritti alle liste di mobilità, disoccupati di lunga durata e giovani iscritti alla prima classe del collocamento.
3. Le Province sono tenute a fornire alla Giunta Regionale, entro il termine di nove mesi dall'efficacia della delibera di assegnazione di cui al comma 2 del presente articolo, la documentazione delle spese impegnate in attuazione della presente legge e quanto altro richiesto ai fini della verifica di cui al successivo art. 10. Le somme non impegnate entro la data suddetta sono restituite alla Regione, per essere successivamente assegnate dalla Giunta Regionale alle Province che ne facciano richiesta sulla base della necessità di finanziare un maggior numero di soggetti in esse coinvolti.
4. Le Province ricevono e trasmettere alla Giunta Regionale i progetti di cui al precedente art. 5, comma 1, con una relazione tecnica di accompagnamento, esplicativa anche delle prospettive occupazionali.
Art. 9. (Compiti ulteriori della Regione).
1. Quando attività di orientamento professionale o di formazione professionale siano necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione provvede attraverso le procedure e gli strumenti ordinari di cui alla legge regionale 21-2-1985, n. 16 e L.R. 17- 7-1989, n. 45. Quando la realizzazione delle iniziative non risulti obiettivamente compatibile, per tempi o modalità, con le procedure e gli strumenti ordinari, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, interventi straordinari ed aggiuntivi di orientamento e formazione.
2. La Giunta Regionale sentita la Commissione Tecnica
Interistituzionale, di cui alla L.R. 9-6-1992, n. 26, provvede alla valutazione, tramite i propri uffici, sulla base di istruttorie realizzate da soggetti individuati da apposita convenzione, al finanziamento diretto dei progetti di cui al precedente art. 5, trasmessi dalle Province ai sensi del precedente art. 8, comma 4, secondo le modalità indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 6.
3. Per le attività formative, orientative, ordinarie e straordinarie, e di valutazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad una spesa fino al 10% delle risorse stanziate con legge di Bilancio per gli interventi di cui al presente articolo ed ai precedenti artt. 7 e 8.
Art. 10. (Informazione al Consiglio Regionale e verifica di efficenza).
1. Il Programma Regionale di Sviluppo dà conto dettagliatamente nel rapporto di attività di cui alla lett. b) nel terzo comma dell'art. 4 della L.R. 9-6-1992, n. 26, dello stato di attuazione della presente legge. Gli interventi straordinari ed aggiuntivi di orientamento e formazione, di cui al precedente art. 9, comma 1, sono portati immediatamente a conoscenza del Consiglio Regionale.
2. La Giunta Regionale, tramite l'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, realizza la verifica annuale dell'efficacia occupazionale degli interventi di cui alla presente legge che viene presentata dalla Giunta al Consiglio Regionale.
Art. 11. (Cumulo).
1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste dallo stesso titolo della legislazione statale ad eccezione delle riduzioni assicurative e previdenziali, o del contributo di cui all'art. 8 della Legge 23-7-1991, n. 223, comunitaria e dalla L.R. 26-4- 1993, n. 27, in deroga a quanto disposto dallo art. 9.
Art. 12. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge definiti in L. 5.000.000 si fa fronte, per l'esercizio 1994, con la seguente variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa come segue:
(Omissis).
2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge annuale di bilancio anche per il finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 5.
[*] Abrogata dall'art. 18 della