§ 3.3.6 - L.R. 28 ottobre 1988, n. 78.
Costituzione osservatorio sul mercato del lavoro. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:28/10/1988
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività.
Art. 3.  Comitato scientifico.
Art. 4.  Convenzioni con Enti Locali territoriali.
Art. 5.  Programmazione dell'attività.
Art. 6.  Oneri finanziari.


§ 3.3.6 - L.R. 28 ottobre 1988, n. 78.

Costituzione osservatorio sul mercato del lavoro. [*]

 

Art. 1. Finalità.

     1. Per lo sviluppo delle politiche del lavoro, in attuazione dei principi statutari e degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione generale e settoriale, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 21-12-1978, n. 845 «Legge-quadro in materia di formazione professionale», alla legge regionale 21-2-1985, n. 16 «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale» ed al comma 5 all'art. 2 della Legge Regionale 29-12-1987, n. 62 «Recepimento dell'accordo contrattuale nazionale relativo al triennio 1985/87. Modifica ed integrazione alle leggi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale» ed in riferimento alla legge 28-2-1987, n. 56 «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», la Regione Toscana realizza un'attività permanente di osservazione, di analisi e di previsione della struttura e delle dinamiche del Mercato del Lavoro e verifica delle iniziative a questa conseguenti.

     2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma precedente la Regione opera stabilendo le opportune forme di intesa e di collaborazione con l'Osservatorio del Mercato del Lavoro di cui all'art. 8 della legge 28-2- 1987, n. 56, con gli Enti locali della Toscana, le altre Regioni, lo Stato anche nelle sue articolazioni decentrate, e con la Comunità Europea tramite lo Stato.

     3. Lo strumento operativo della Regione per il conseguimento dei fini indicati è individuato nell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, di seguito indicato ORML, all'interno del servizio «Osservatorio Mercato del Lavoro e Orientamento», come definito dalla legge regionale 26-8-1987, n. 48.

     4. L'ORML fornisce gli elementi di conoscenza sul Mercato del Lavoro prevalentemente ai fini:

     a) dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale e di orientamento professionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 21- 2-1985, n. 16;

     b) della programmazione, gestione e verifica degli interventi attinenti ai problemi economici, dell'occupazione, della disoccupazione, della mobilità dei lavoratori, del rapporto tra domanda ed offerta di lavoro.

 

     Art. 2. Attività.

     1. L'ORML realizza le seguenti attività:

     a) progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche;

     b) definizione di standards metodologici per la raccolta, elaborazione ed analisi delle informazioni, d'intesa con i soggetti interessati;

     c) organizzazione e gestione degli archivi dei dati statistici in materia di economia e lavoro, e loro aggiornamento ed integrazione, nell'ambito del sistema informativo regionale;

     d) progettazione ed attuazione del controllo di efficacia occupazionale degli interventi di formazione professionale e di orientamento professionale di cui all'art. 13, secondo comma, lett. a) della legge regionale 21-2-1985 n. 16, nonché dei progetti connessi alla politica attiva del lavoro;

     e) informazioni sui dati disponibili, con garanzia di accesso ad essi da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, nel rispetto della legislazione sul segreto statistico;

     f) diffusione dell'informazione tra i soggetti interessati nelle forme opportune;

     g) cura dei rapporti con gli organi centrali e decentrati dello Stato preposti alla gestione ed al controllo dei fenomeni del Mercato del Lavoro, con le parti sociali, con i centri studi ed istituti di ricerca pubblici e privati e con ogni ente ed organismo pubblico rilevante per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

     2. Per lo svolgimento dell'attività dell'O.R.M.L., la Regione può avvalersi, anche tramite convenzione, dell'I.R.P.E.T. o affidare incarichi e definire contratti di ricerca con soggetti pubblici e privati ai sensi della legge regionale 25-6-1981, n. 54.

     3. Allo scopo di realizzare un sistema di informazione ed osservazione sul Mercato del Lavoro coordinato ed omogeneo, la Regione promuove la collaborazione con le analoghe strutture delle altre Regioni e dello Stato, nelle forme e con le modalità che saranno definite da apposite convenzioni.

 

     Art. 3. Comitato scientifico.

     1. La Regione, per le attività dell'ORML, istituisce un Comitato Scientifico con il compito di collaborare alla predisposizione del programma annuale di attività di cui al successivo art. 5, di fornire un supporto metodologico all'attività di rilevazione e di studio e di esprimere pareri per la verifica dell'attività svolta.

     2. Il Comitato Scientifico è composto da cinque docenti ed esperti nelle discipline statistico-economiche, sociologiche e di diritto del lavoro, di cui:

     a) tre docenti universitari designati dagli Atenei toscani;

     b) il direttore dell'IRPET;

     c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio.

     Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, in qualità di segretario, un dirigente del Servizio Osservatorio del Mercato del Lavoro ed Orientamento.

     3. Il Comitato è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica tre anni.

     Il Presidente è eletto dal Comitato Scientifico nel suo seno.

     4. I Compiti di segreteria tecnica sono svolti da funzionari addetti al Servizio Osservatorio sul Mercato del Lavoro ed Orientamento.

     5. Per la partecipazione alle attività del Comitato Scientifico è corrisposta a ciascun membro un'indennità di presenza pari a Lit. 180.000 per giornata di seduta, al lordo delle ritenute di legge.

     6. L'indennità di cui al comma precedente è aggiornata con provvedimento della Giunta regionale con le modalità e nei limiti indicati all'art. 15 della legge 27-12-1985, n. 816.

     7. Ai membri del Comitato residenti in Comuni diversi da quello in cui ha luogo la riunione o che, per ragioni connesse con l'appartenenza al Comitato, si recano in Comuni diversi da quello di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, secondo le modalità e nella misura stabilita per i Consiglieri regionali.

     Le indennità ed i rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti nel rispetto delle compatibilità con l'ordinamento che disciplina il rapporto di lavoro dei singoli componenti.

 

     Art. 4. Convenzioni con Enti Locali territoriali.

     1. Per la realizzazione delle attività dell'ORML la Giunta regionale stipula convenzioni-quadro con le Province e con l'Associazione Intercomunale del Circondario di Prato, individuato ai sensi della legge regionale 9-11-1972, n. 29. Le convenzioni-quadro devono prevedere:

     a) le modalità di attuazione del coordinamento politico-amministrativo in funzione della reciproca informazione sui problemi del Mercato del Lavoro e le modalità di partecipazione alla programmazione ed alla verifica delle attività;

     b) le modalità di costituzione del sistema informativo dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro da attuarsi nell'ambito territoriale di competenza;

     c) le modalità per l'attuazione ed il coordinamento delle attività di rilevazione, di indagine e di ricerca che si svolgono sul territorio di competenza;

     d) la individuazione degli uffici e delle strutture degli Enti da impegnare nelle attività;

     e) l'individuazione delle risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione;

     f) l'individuazione di un unico strumento tecnico-operativo per il coordinamento dell'attività.

     2. Sulla base del programma annuale di attività verranno stipulati dalla Giunta regionale convenzioni specifiche con i medesimi Enti di cui al precedente comma.

     3. In relazione a specifiche esigenze di intervento su particolari problematiche locali, la Giunta regionale può stipulare le convenzioni di cui al comma precedente anche con altri Enti Locali territoriali.

     4. In caso di impossibilità a procedere o di indisponibilità da parte degli Enti di cui al comma 1, la Giunta regionale interviene direttamente per assicurare l'attuazione del programma di attività dell'ORML.

 

     Art. 5. Programmazione dell'attività.

     1. L'ORML opera tramite programmi annuali di attività approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     2. Il programma annuale contiene:

     a) gli obiettivi di attività;

     b) le linee di attività;

     c) le attività da svolgere direttamente;

     d) le attività da svolgere in convenzione con le Province e gli altri Enti Locali;

     e) la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e filoni di attività;

     f) la verifica del precedente programma.

     3. La proposta di programma annuale che la Giunta trasmette entro il 15 dicembre di ciascun anno al Consiglio per l'approvazione tiene conto:

     a) delle proposte e dei pareri del Comitato Scientifico di cui al precedente art. 3;

     b) delle proposte e dei pareri delle Province;

     c) delle proposte e dei pareri della Commissione regionale per l'impiego, istituita con legge 4-8-1978 n. 479 e successive modificazioni.

     4. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale ed un rapporto sui problemi occupazionali e relative ipotesi di intervento.

 

     Art. 6. Oneri finanziari.

     Agli oneri finanziari di cui alla presente legge, decorrenti dall'anno 1989, si fa fronte, a partire da tale anno con legge di bilancio.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 6 agosto 1998, n. 52, a decorrere dalla data di efficacia del primo piano regionale di cui all'art. 10 della stessa L.R. n. 52/1998.