§ 3.2.93 - L.R. 4 agosto 2003, n. 41.
Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19. (Interventi in favore dei toscani all’estero).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:04/08/2003
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 3 della l. r. 19/1999).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 4 della l. r. 19/1999).
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 4 bis della l. r. 19/1999).
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 5 bis della l. r. 19/1999).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 6 della l. r. 19/1999).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 8 della l. r. 19/1999).
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l. r. 19/1999).
Art. 8.  (Inserimento dell’articolo 9 bis nella l. r. 19/1999).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 10 della l. r. 19/1999).
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 11 della l. r. 19/1999).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 12 della l. r. 19/1999).
Art. 12.  (Inserimento dell’articolo 12 bis nella l. r. 19/1999).
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 13 della l. r. 19/1999).
Art. 14.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.93 - L.R. 4 agosto 2003, n. 41. [1]

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19. (Interventi in favore dei toscani all’estero).

(B.U. 13 agosto 2003, n. 33).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della l. r. 19/1999).

     1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all’estero), è inserita la seguente:

     “b bis) le associazioni dei giovani toscani all’estero di cui all’articolo 4 bis e i relativi coordinamenti istituiti ai sensi dell’articolo 12 bis;”

     2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l. r. 19/1999, dopo la parola: “collettività” sono aggiunte le seguenti: “dei toscani”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della l. r. 19/1999).

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l. r. 19/1999, dopo la parola: “collettività” sono aggiunte le seguenti: “dei toscani”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l. r. 19/1999 è abrogato.

     3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l. r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “3. Qualora nell’area di riferimento non vi siano associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni con almeno venti associati di origine toscana, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).”

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l. r. 19/1999 è inserito il seguente:

     “3 bis. Qualora nell’area di riferimento non vi siano associazioni di toscani all’estero, possono essere altresì riconosciuti gruppi di almeno venti toscani, inseriti in altre associazioni, purché queste ultime siano costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).”

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 4 bis della l. r. 19/1999).

     1. Dopo l’articolo 4 della l. r. 19/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 4 bis. (Associazioni dei giovani toscani all’estero).

     1. Le associazioni dei giovani toscani all’estero, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trenta anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge, purché il numero degli associati non sia inferiore a dieci.

     2. Le associazioni dei giovani toscani all’estero operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti."

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 5 bis della l. r. 19/1999).

     1. Dopo l’articolo 5 della l. r. 19/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 5 bis. (Giornata dei toscani all’estero).

     1. E’ istituita la “Giornata dei toscani all’estero”, da tenersi annualmente l’ultimo sabato del mese di luglio.

     2. I programmi e le modalità organizzative della “Giornata dei toscani all’estero” sono stabiliti nel piano regionale di cui all’articolo 6.".

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 6 della l. r. 19/1999).

     1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della l. r. 19/1999, dopo la parola: “regionale,” sono aggiunte le seguenti: “con particolare riferimento alla “Giornata dei toscani all’estero”,”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 8 della l. r. 19/1999).

     1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l. r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale di cui all’articolo 6 sono svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “3. La Giunta regionale relaziona entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale circa l’attività svolta in attuazione del Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all’estero di cui all’articolo 6, mediante la presentazione alle Commissioni consiliari competenti di report contenenti, tra l’altro, le seguenti informazioni:

     a) dati relativi all’entità dei contributi erogati e ai soggetti destinatari degli interventi;

     b) tipologia degli interventi realizzati, in relazione agli obiettivi della presente legge;

     c) dati quantitativi circa l’utenza degli interventi realizzati, anche aggregati per tipologie di utenti.”.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 9 della l. r. 19/1999).

     1. L’articolo 9 della l. r. 19/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. (Consiglio dei toscani all’estero).

     1. E’ istituito il Consiglio dei toscani all’estero, con la finalità di garantire un’ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all’estero.

     2. Il Consiglio elabora gli indirizzi generali dell’attività in favore delle comunità dei toscani all’estero ai fini della predisposizione del piano regionale, di cui all’articolo 6.

     3. Il Consiglio è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) dai rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 4;

     c) dai componenti del comitato direttivo di cui all’articolo 10.

     4. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. Il Consiglio dura in carica per l’intera legislatura.

     6. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta ordinariamente ai fini della elaborazione degli indirizzi generali di cui al comma 2, tenuto conto delle scadenze di cui all’articolo 7.

     7. Il Consiglio può essere altresì convocato dal Presidente della Giunta regionale ogniqualvolta questi ne rilevi la necessità.".

 

     Art. 8. (Inserimento dell’articolo 9 bis nella l. r. 19/1999).

     1. Dopo l’articolo 9 della l. r. 19/1999 è inserito il seguente:

     “Articolo 9 bis. (Forum dei giovani toscani all’estero).

     1. E’ istituito il forum dei giovani toscani all’estero, con la finalità di garantire un’ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all’estero.

     2. Il forum elabora gli indirizzi generali dell’attività in favore dei giovani delle comunità all’estero ai fini della predisposizione del piano regionale di cui all’articolo 6.

     3. Il forum è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o da un suo delegato;

     b) dai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell’articolo 4 bis;

     c) dai componenti del comitato direttivo di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c).

     4. I componenti del forum sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. Il forum dura in carica per l’intera legislatura.

     6. Il forum è altresì aperto alla partecipazione di rappresentanti di enti locali e associazioni residenti in Toscana.

     7. Il forum è convocato dal Presidente della Giunta ordinariamente ai fini della elaborazione degli indirizzi generali di cui al comma 2, tenuto conto delle scadenze di cui all’articolo 7.

     8. Il forum può essere altresì convocato dal Presidente della Giunta regionale ogniqualvolta questi ne rilevi la necessità.".

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 10 della l. r. 19/1999).

     1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 10 della l. r. 19/1999 è sostituita dalla seguente:

     “c) i coordinatori continentali dei giovani toscani all’estero;”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 11 della l. r. 19/1999).

     1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:

     “b) sette membri scelti per elezione, di cui almeno due tra i rappresentanti dei toscani residenti all’estero.”.

     2. Dopo la lettera: c) del comma 2 dell’articolo 11 della l. r. 19/1999 è aggiunta la seguente:

     “c bis) i coordinatori continentali dei giovani toscani all’estero.”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 12 della l. r. 19/1999).

     1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l. r. 19/1999 le parole: “o per aree geografiche omogenee” sono sostituite dalle seguenti: “individuati con riferimento al continente.”.

     2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12, della l. r. 19/99, la parola: “competenza” è sostituita dalla seguente: “riferimento”.

     3. La lettera: b) del comma 1 dell’articolo 12 della l. r. 19/1999 è sostituita dalla seguente:

     “b) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani;”.

 

     Art. 12. (Inserimento dell’articolo 12 bis nella l. r. 19/1999).

     1. Dopo l’articolo 12 della l. r. 19/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 12 bis. (Coordinamenti continentali dei giovani toscani all’estero).

     1. La Giunta regionale, su proposta del comitato direttivo dei toscani all’estero, riconosce i coordinamenti continentali dei giovani, individuati con riferimento al continente quali organismi intermedi con il compito di:

     a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell’area di riferimento;

     b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

     c) eleggere i propri rappresentanti nel comitato direttivo dei toscani all’estero, secondo quanto stabilito dall’articolo 10;

     d) curare i rapporti con il forum dei giovani e con il comitato direttivo.

     2. Ai coordinamenti continentali dei giovani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3.”.

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 13 della l. r. 19/1999).

     1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l. r. 19/1999, le parole: “agli artt. 9, 10, 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: ”agli articoli 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis".

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Ai rimborsi spese e alle competenze dovuti ai componenti degli organismi di cui all’articolo 9 bis della l.r. 19/1999, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, e all’articolo 12 bis della l.r. 19/1999, introdotto dall’articolo 12 della presente legge, quantificati in 40.000,00 euro, si fa fronte per gli anni 2004 e 2005 con la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale a legislazione vigente 2003/2005:

     annualità 2004, in diminuzione: UPB 121 “Interventi in favore dei Toscani all’estero - spese correnti” per euro 40.000,00;

     annualità 2004, in aumento: UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - spese correnti” per euro 40.000,00;

     annualità 2005, in diminuzione: UPB 121 “Interventi in favore dei Toscani all’estero - spese correnti” per euro 40.000,00;

     annualità 2005, in aumento: UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - spese correnti” per euro 40.000,00.

     2. Per gli anni successivi si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 22 maggio 2009, n. 26, fatto salvo quanto ivi previsto.