§ 3.1.193 - L.R. 22 ottobre 2004, n. 58.
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:22/10/2004
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura [...]
Art. 2.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 8/1999.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/1999.
Art. 4.  Norma transitoria.


§ 3.1.193 - L.R. 22 ottobre 2004, n. 58. [1]

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34.

(B.U. 2 novembre 2004, n. 42).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34.

     1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 17 della l.r. 8/1999 è aggiunto il seguente:

“6 ter. In considerazione dei processi di riconversione delle attività in atto in strutture private conseguentemente a scelte programmatiche regionali o delle aziende sanitarie pubbliche, il termine di cui al comma 6, lettera a) per l’adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici è prorogato al 31 dicembre 2007.”

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 8/1999.

     1. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 8/1999 è sostituito dal seguente:

“4. Il piano sanitario regionale definisce il programma regionale di accreditamento, indicando gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio e le iniziative necessarie per valorizzare l’accreditamento come strumento di garanzia per i cittadini, per la qualificazione dell’offerta con particolare riferimento all’appropriatezza ed alla continuità delle cure, e per la crescita del servizio sanitario verso l’eccellenza.”

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/1999.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/1999 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nell’ambito delle procedure di accreditamento, anche in considerazione dei nuovi termini di cui all’articolo 17, comma 6 ter, l’attività svolta ed i risultati raggiunti sono verificati avendo a ulteriore riferimento:

a) la capacità delle strutture di assicurare il governo clinico delle attività, con particolare riferimento all’appropriatezza delle cure ed alla gestione del rischio;

b) la capacità del sistema sanitario di garantire il percorso di cura del singolo utente attraverso le strutture organizzative ed i presidi coinvolti.”

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. Il Piano sanitario regionale 2005-2007 definisce il programma regionale di accreditamento contenente gli indirizzi necessari per l’attuazione, nel triennio, di quanto indicato all’articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 8/1999 come modificato dall’articolo 3.


[1] Abrogata dall'art. 52 della L.R. 5 agosto 2009, n. 51, con la decorrenza ivi prevista.