Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 21/04/2004 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 18 della l. r. 16/2000. |
§ 3.1.167 – L.R. 21 aprile 2004, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
(B.U. 30 aprile 2004, n. 17).
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
"Art. 18. Procedura di assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio privato
1. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, e assegna le farmacie succursali, riservate all'esercizio privato. È facoltà dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.
2. Il dirigente provvede altresì alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice e del segretario, nonché dei supplenti.
3. La responsabilità del procedimento per lo svolgimento del concorso è attribuita al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
4. L'ammissione dei candidati precede l'inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.
5. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e, successivamente alla accettazione di cui all'articolo 9 del
6. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende USL interessate.".