Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 13/08/1992 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione della Commissione). |
Art. 2. (Natura e finalità della Commissione). |
Art. 3. (Ambito di attività e competenze della Commissione). |
Art. 4. (Composizione della Commissione). |
Art. 5. (Funzionamento della Commissione e compensi per i componenti). |
Art. 6. (Oneri). |
Art. 7. (Norma transitoria e finale). |
§ 3.1.78 - L.R. 13 agosto 1992, n. 37. [1]
Istituzione della commissione regionale di bioetica.
(B.U. 18 agosto 1992, n. 45 bis).
Art. 1. (Istituzione della Commissione).
1. In attuazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto regionale la presente legge istituisce la Commissione regionale di bioetica per l'approfondimento delle tematiche etiche connesse sia alle attività volte alla tutela della salute nel rispetto della dignità della persona umana sia al progresso delle scienze mediche e biologiche, nonché per la diffusione di tali tematiche fra la popolazione e gli operatori sanitari.
Art. 2. (Natura e finalità della Commissione).
1. La Commissione regionale di bioetica è l'organo tecnico multidisciplinare che elabora proposte ed emana, a richiesta, pareri per il Consiglio e la Giunta regionale, nelle materie di cui al successivo art. 3.
2. La Commissione regionale di bioetica ricerca e promuove rapporti con il Comitato Nazionale di bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indirizza l'azione dei comitati di etica professionale da istituirsi a livello di singola U.S.L. ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della L.R. 6-12-84, n. 70, così come modificato dalla L.R. 30-4-90, n. 61.
3. Possono avvalersi della Commissione regionale di bioetica gli Ordini ed i Collegi Professionali operanti nel Servizio Sanitario Regionale. A tal fine la Giunta Regionale, sentiti gli organismi interessati, determina le modalità per realizzare tale collaborazione.
4. E' data facoltà alle UU.SS.LL. toscane di interpellare direttamente la Commissione regionale di bioetica in ordine ad aspetti di natura bioetica inerenti le loro competenze.
Art. 3. (Ambito di attività e competenze della Commissione).
1. Si considerano pertinenti alla bioetica tutte le tematiche di carattere deontologico, giuridico, etico inerenti le attività sanitarie e di ricerca biomedica applicata alla persona umana poste in rapporto:
- ai valori individuali legati alla vita fin dal suo inizio, alla preservazione dello stato di salute, al trattamento delle sofferenze e dalla cura della malattia inclusa la fase terminale della vita;
- ai principi dell'organizzazione del Servizio Sanitario ed alla distribuzione delle risorse;
- al progresso delle scienze biomediche in rapporto ai diritti dell'uomo ed alla tutela della vita.
2. La trattazione delle tematiche bioetiche nel Servizio Sanitario è volta:
- ad elevare i livelli qualitativi dell'assistenza sanitaria, definendo progressivamente un compiuto sistema di principi e garanzie per regolamentare il trattamento sanitario a fronte della continua evoluzione dei servizi, delle scienze biomediche, delle procedure diagnostiche e curative ed in genere delle pratiche cliniche nel loro insieme;
- a sviluppare la diffusione dei valori legati al concetto di piena autonomia e autodeterminazione dell'utente del Servizio Sanitario basato sull'instaurarsi di idonei livelli di informazione, consapevolezza e di assenso personali nei trattamenti e nelle cure mediche;
- a fornire agli operatori sanitari un quadro di riferimento più certo e dettagliato per orientare ed informare la loro azione professionale, sotto il profilo etico e deontologico, in correlazione con le trasformazioni in atto nel settore sanitario e della ricerca bio-medica.
3. In particolare e nell'ambito dei compiti di carattere generale sopra indicati la Commissione regionale di Bioetica deve:
a) evidenziare la dimensione bioetica inerente alla pratica sanitaria, alla ricerca biomedica ed all'impatto ambientale di quest'ultima;
b) proporre al Consiglio Regionale, per i fini di cui al terzo comma dell'art. 10 della L.R. 6-12-1984, n. 70, così come modificato dalla L.R. 30-4-90, n. 61, un atto di indirizzo per stabilire la natura, finalità e modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati di etica professionale da istituire a livello di singola U.S.L., fornendo un'adeguata azione di supporto e di consulenza alle UU.SS.LL. nella fase di primo impianto e di successiva gestione dei suddetti comitati;
c) elaborare strategie di intervento per la diffusione delle tematiche bioetiche nel Servizio Sanitario Regionale, collaborando alla definizione di appositi piani di formazione permanente del personale delle UU.SS.LL.;
d) esprimere, ove interpellata dalla Giunta o dal Consiglio Regionale, pareri consultivi su singoli provvedimenti legislativi o amministrativi;
e) prestare le consulenze secondo quanto previsto al 3° ed al 4° comma del precedente art. 2;
f) prestare consulenza a favore di altri soggetti pubblici e privati sempre nel rispetto della finalità della Commissione di favorire la diffusione delle tematiche bioetiche nell'ambito della società civile.
Art. 4. (Composizione della Commissione). [2]
1. La Commissione regionale di bioetica è composta da:
a) n. 2 consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale di cui n. 1 in rappresentanza della minoranza;
b) n. 1 docente/esperto di bioetica;
c) n. 9 docenti/esperti di cui: n. 2 in filosofia morale, n. 1 in storia delle idee filosofiche e scientifiche, n. 1 in storia delle religioni, n. 1 in antropologia, n. 1 in sociologia, n. 3 in scienze giuridiche;
d) n. 1 giornalista;
n. 1 psicologo;
n. 1 biologo;
n. 1 infermiere;
n. 1 ostetrico;
n. 1 avvocato;
n. 1 veterinario;
n. 1 farmacista;
e) il Difensore civico nella Regione Toscana;
f) n. 1 medico legale;
n. 1 medico psichiatra;
n. 1 medico ostetrico;
n. 1 medico genetista;
n. 1 medico oncologo;
n. 1 medico infettivologo;
n. 1 medico rianimatore;
n. 1 medico pediatra;
n. 1 medico specialista in chirurgia;
n. 1 medico farmacologo;
n. 1 medico esperto in organizzazione sanitaria;
n. 1 medico di medicina generale;
g) n. 2 rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei medici di cui un Presidente di ordine provinciale ed un esperto in etica medica.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Commissione coloro che sono stati designati a norma del successivo comma.
3. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dal Consiglio regionale, sulla base, per quanto riguarda i componenti di cui alle lettere b) e c), di una proposta della Giunta regionale. I componenti di cui alla lettera d) dai rispettivi ordini e collegi professionali fra i propri iscritti operanti nei settori maggiormente interessati alle tematiche bioetiche. I componenti di cui alle lettere f) e g) dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici.
4. La composizione della Commissione può essere integrata, in ordine all'esame di particolari problemi con implicazioni di carattere religioso, con rappresentanti delle relative confessioni religiose ed in ordine a particolari tematiche disciplinari, con ulteriori esperti di settore secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 5.
5. I membri che integrano la Commissione non hanno diritto di voto.
6. La nomina dei membri della Commissione e le relative designazioni sono rinnovate all'inizio di ogni legislatura.
Art. 5. (Funzionamento della Commissione e compensi per i componenti).
1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina il Presidente della Commissione da questa designato fra i suoi membri, nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale di Bioetica è curato dalla Giunta Regionale, la quale per tale scopo nomina con funzioni di segretario un dirigente regionale. I servizi di segreteria sono assicurati dal Dipartimento Sicurezza Sociale della Giunta Regionale.
3. La Commissione provvede ad elaborare un regolamento interno che sarà successivamente sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale.
4. L'ordine dei lavori e le convocazioni sono disposte dal Presidente, il quale altresì costituisce i gruppi di studio in cui ordinariamente si articolano i lavori della Commissione per l'esame dei singoli problemi.
5. La Commissione è validamente riunita con la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. I rappresentanti delle confessioni religiose, che possono integrare la commissione ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4, sono di volta in volta nominati dalle rispettive confessioni su invito del Presidente della Commissione [3].
7. Gli ulteriori esperti di settore che possono eventualmente essere chiamati a far parte della commissione, ai sensi del predetto comma 4 dell'art. 4, sono individuati dalla Commissione stessa e convocati dal suo Presidente [4].
8. Al Presidente della Commissione è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta di L. 60.000 al lordo delle trattenute di legge. A tutti gli altri componenti della Commissione, compresi gli eventuali esperti di settore ed i rappresentanti delle confessioni religiose, è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a L. 50.000 al lordo delle trattenute di legge. Il Segretario svolge le sue funzioni nell'ambito del proprio orario di lavoro non ricevendo alcun gettone. Ai fini dell'erogazione dei suddetti gettoni di presenza si considerano anche le sedute degli eventuali gruppi di studio di cui al comma 4 [5].
9. L'ammontare dei suddetti gettoni sarà aggiornato annualmente applicando l'indice ISTAT di incremento dei prezzi al consumo.
10. Ai componenti che risiedono ad almeno dieci di distanza ed in un comune diverso da quello in cui la Commissione tiene seduta, spetta, quando si rechino a tale seduta, un trattamento economico di trasferta per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio pari a quello previsto per la più alta fascia funzionale di inquadramento del personale regionale dalla
1. Alle spese inerenti il funzionamento e l'attività della commissione, quantificate annualmente in L. 40.000.000, si farà fronte per l'esercizio 1994 con i fondi allocati sul cap. 1335 del bilancio regionale.
2. Per gli esercizi successivi si farà fronte con i fondi allocati nel capitolo di bilancio corrispondente al cap. 1335.
Art. 7. (Norma transitoria e finale).
1. Il Difensore Civico convoca la Commissione per la riunione di insediamento di questa entro 30 gg dalla nomina dei componenti della stessa e la presiede ai fini della designazione del Presidente.
[1] Legge abrogata dall’art. 144 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[5] Periodo così modificato dall'art. 2 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della