§ 2.3.55 - L.R. 3 marzo 2003, n. 16.
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:03/03/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, [...]
Art. 2.  (Norma transitoria).


§ 2.3.55 - L.R. 3 marzo 2003, n. 16.

Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(B.U. 12 marzo 2003, n. 12).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

     "2 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed aree pubbliche, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è attribuita alle province:

     a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più comuni;

     b) gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali.

     2 ter. Nel caso in cui le gare di cui al comma 2 bis interessino più province, il rilascio dell’autorizzazione è attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate.

     2 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono rilasciate nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del D.Lgs. 285/1992."

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai procedimenti autorizzativi avviati in data successiva a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.