Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 03/03/2003 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, [...] |
Art. 2. (Norma transitoria). |
§ 2.3.55 - L.R. 3 marzo 2003, n. 16.
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
(B.U. 12 marzo 2003, n. 12).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della
"2 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed aree pubbliche, di cui all’articolo 9 del
a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più comuni;
b) gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali.
2 ter. Nel caso in cui le gare di cui al comma 2 bis interessino più province, il rilascio dell’autorizzazione è attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate.
2 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono rilasciate nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del
Art. 2. (Norma transitoria).
1. In fase di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai procedimenti autorizzativi avviati in data successiva a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.