§ 2.3.23 - L.R. 1 marzo 1989, n. 15.
Trasferimento a nuovo Ente dell'esercizio di funzioni amministrative regionali: disciplina generale delle competenze per gli affari pendenti e norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:01/03/1989
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Procedimenti in corso.
Art. 3.  Individuazione del nuovo ente delegato.
Art. 4.  Procedure per l'applicazione delle norme sui procedimenti in corso.
Art. 5.  Rapporti giuridici e contrattuali.
Art. 6.  Archivi.
Art. 7.  Beni e personale.
Art. 8.  Applicazione alle leggi attuative della L.R. 24 marzo 1986, n. 12.


§ 2.3.23 - L.R. 1 marzo 1989, n. 15.

Trasferimento a nuovo Ente dell'esercizio di funzioni amministrative regionali: disciplina generale delle competenze per gli affari pendenti e norme per la provvisoria utilizzazione del personale regionale comandato e dei beni regionali.

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge si applica in tutti i casi di modifica con legge regionale della titolarità dell'esercizio di funzioni amministrative regionali.

     2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni stabilite dalla legge regionale di cui al primo comma.

 

     Art. 2. Procedimenti in corso.

     1. Il nuovo ente delegato o comunque destinatario dell'esercizio delle funzioni subentra nei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1.

     2. Resta di competenza dell'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni la definizione dei procedimenti amministrativi per i quali siano stati assunti impegni di spesa alla data di entrata in vigore della legge di cui all'art. 1, nonché, nei limiti dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla regione, dei procedimenti finalizzati alla erogazione di contributi regionali, qualora siano stati già emessi, alla data suddetta, i provvedimenti necessari alla loro definizione [1].

     3. Ai procedimenti amministrativi per i quali la regione abbia provveduto, alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1, alla mera assegnazione di disponibilità finanziarie all'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni, si applica la disposizione di cui al primo comma.

 

     Art. 3. Individuazione del nuovo ente delegato.

     1. L'ente subentrante nei singoli procedimenti amministrativi, ai sensi del precedente articolo, primo comma, è individuato sulla base del criterio della territorialità.

     2. Qualora tale criterio non risulti applicabile, la motivata individuazione dell'ente subentrante è effettuata con la deliberazione di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 4. Procedure per l'applicazione delle norme sui procedimenti in corso.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1, l'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni, sentiti gli altri enti interessati, delibera l'elenco dei procedimenti di cui all'art. 2, primo e secondo comma.

     2. Per ciascun procedimento sono riportati gli aspetti finanziari e gli altri dati necessari ad individuarlo.

     3. Per i procedimenti per i quali è previsto il subentro di un nuovo ente, si provvede con lo stesso atto ad individuare l'ente subentrante.

     4. La deliberazione di cui ai precedenti commi è comunicata alla giunta regionale, all'ente o agli enti divenuti titolari dell'esercizio delle funzioni, agli altri enti interessati. Ad essa, una volta divenuta esecutiva, si dà adempimento, relativamente ai procedimenti di cui al terzo comma, mediante la consegna degli atti agli enti subentranti.

     5. La giunta regionale verifica periodicamente lo stato dei procedimenti di cui all'art. 2, secondo comma. Ha inoltre la facoltà di sostituirsi agli organi competenti per la definizione dei procedimenti stessi, qualora questi risultino ancora aperti dopo due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1 o anche prima di tale termine qualora sopraggiungano gravi motivi.

 

     Art. 5. Rapporti giuridici e contrattuali.

     1. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti giuridici e contrattuali inerenti alle funzioni di cui si è trasferito l'esercizio.

     2. L'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni mantiene tuttavia provvisoriamente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di locazione e di utenza. E' peraltro tenuto, ove necessario per lo svolgimento delle funzioni, a mettere immediatamente a disposizione dell'ente subentrante nelle funzioni stesse i beni cui si riferiscono i contratti suddetti. In ogni caso, l'ente subentrante provvede al pagamento o al rimborso dei relativi oneri.

     3. Per i contratti di cui al precedente comma, il subentro del nuovo ente titolare dell'esercizio delle funzioni sulla base di intese da raggiungere tra gli enti interessati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1. Nel caso di mancata intesa nei termini prescritti, la giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti, d'ufficio o su istanza degli enti interessati.

     4. Nei casi di cui al presente articolo, sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi.

 

     Art. 6. Archivi.

     1. Gli archivi e i documenti inerenti alle funzioni di cui si è trasferito l'esercizio sono consegnati al nuovo ente competente entro 90 giorni dal trasferimento stesso.

     2. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi sottoscritti dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile dell'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni. Gli uffici competenti dell'ente subentrante danno atto dell'avvenuta consegna.

     3. In attesa della consegna, l'ente subentrante ha il diritto di accesso agli archivi e ai documenti di cui al primo comma.

 

     Art. 7. Beni e personale.

     1. In attesa e fino all'attuazione della legge regionale recante la disciplina generale per l'assegnazione delle risorse agli enti delegati, i beni regionali o acquisiti con fondi regionali che sono nella disponibilità dell'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni, possono essere provvisoriamente trasferiti in uso al nuovo ente competente, qualora risultino necessari per lo svolgimento delle funzioni. La Giunta regionale dispone direttamente il trasferimento in uso dei beni suddetti limitatamente a quelli di proprietà regionale, e ne disciplina contestualmente le modalità.

     2. Nel periodo transitorio di cui al precedente comma, il personale regionale comandato presso l'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni è posto in posizione di comando presso il nuovo ente competente. Il personale stesso mantiene tuttavia, di norma, la precedente sede di lavoro ed è adibito allo svolgimento degli affari pendenti rimasti nella competenza del primo ente e degli affari trasferiti. Sono fatte salve le diverse misure organizzative disposte dall'ente di nuova assegnazione d'intesa con la Giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale.

     3. Per il periodo di cui al precedente comma, e fino a diversa determinazione da assumere d'intesa tra la Giunta regionale e gli enti delegati, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale, il personale suddetto mantiene le attuali responsabilità di unità operative complesse ed organiche.

 

     Art. 8. Applicazione alle leggi attuative della L.R. 24 marzo 1986, n. 12.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle leggi regionali già entrate in vigore in attuazione dei principi di cui all'art. 2, ottavo comma, della L.R. 24 marzo 1986, n. 12.

     2. In tali casi, il termine di 60 giorni di cui all'art. 4 primo comma, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] L.R. 12 dicembre 1989, n. 84, art. 4 (successione negli affari pendenti) così dispone: «1. - La disposizione di cui al comma secondo dell'art. 2 della L.R. 1° marzo 1989, n. 15, in materia di competenza per gli affari pendenti a seguito di trasferimento a nuovo ente dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali non si applica al trasferimento di funzioni disposto con L.R. 14 giugno 1989, n. 37 concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario».