Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 26/02/2010 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2008 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008 |
Art. 3. Modifica all’articolo 21 della l.r. 5/2008 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 2.1.279 - L.R. 26 febbraio 2010, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
(B.U. 5 marzo 2010, n. 13)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 4, comma 1, lettera f), 50 e 51 dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue
1. L’esperienza applicativa della
2. Il correttivo che occorre introdurre è quello di considerare come effettive proposte da esaminare da parte del Presidente della Giunta regionale o da sottoporre all’esame del Consiglio regionale, al pari di quelle presentate dai consiglieri e dai gruppi, anziché come mere “indicazioni” a carattere preliminare, le candidature presentate dai diretti interessati e dagli altri soggetti a ciò legittimati dall’articolo 7, comma 3, della
3. Al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni consiliari di nomina entro i termini previsti è opportuno prevedere che gli uffici provvedano a segnalare al presidente della commissione competente l’imminente scadenza del termine di proroga degli organi amministrativi, affinché lo stesso presidente provveda alla necessaria convocazione della commissione per l’esame dell’atto di nomina, prima che si determini, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, il trasferimento della competenza dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio. In ogni caso, anche quest’ultimo, nell’esercizio della sua competenza, è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni della
Si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della
1. La rubrica dell’articolo 7 della
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della
4. Il comma 4 dell’articolo 7 della
“4. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza di norma tra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 7 della
“5. Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, oltre che fra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, anche tra quelle proposte:
a) dai presidenti dei gruppi consiliari;
b) da ciascun consigliere;
c) dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.”.
6. Al comma 6 dell’articolo 7 della
Art. 3. Modifica all’articolo 21 della
1. Il comma 5 dell’articolo 21 della
“5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all’articolo 6, almeno quindici prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l’atto di nomina all’ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge.”.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore alla data dell’insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.