§ 2.1.258 – L.R. 6 ottobre 2006, n. 47.
Interpretazione autentica dell’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:06/10/2006
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell’articolo 150 della l.r. 51/1989.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.1.258 – L.R. 6 ottobre 2006, n. 47.

Interpretazione autentica dell’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).

(B.U. 13 ottobre 2006, n. 30).

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 150 della l.r. 51/1989.

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 150, commi 1, 3 e 5 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), sono da intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto è riconosciuto solo per i periodi in cui il dipendente ha prestato servizio in regime di trattamento di fine servizio.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.