§ 2.1.250 – L.R. 1 marzo 2006, n. 6.
Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:01/03/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Integrazione dell’articolo 14 bis, comma 2, della l.r. 26/2000.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.1.250 – L.R. 1 marzo 2006, n. 6. [1]

Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto).

(B.U. 6 marzo 2006, n. 7).

 

Art. 1. Integrazione dell’articolo 14 bis, comma 2, della l.r. 26/2000.

     1. All’articolo 14 bis, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, inserito dall’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5, è aggiunto il seguente periodo: “Il componente del gruppo può richiedere, in luogo di una unità di personale, due unità a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l’amministrazione”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.