§ 2.1.225 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:04/02/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della LR 37/1993).


§ 2.1.225 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)".

(B.U. 12 febbraio 2003, n. 7).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37).

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)" è sostituito dal seguente:

     "2. L’Agenzia al fine di favorire l’ammodernamento delle strutture agricole, la riqualificazione del territorio, la tutela delle produzioni agroalimentari, nonché la tutela dell’ambiente attraverso la razionale gestione della fauna selvatica:

     a) opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;

     b) sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale;

     c) svolge attività di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione, nonché sugli aspetti produttivi e sanitari della fauna selvatica;

     d) svolge attività di controllo tecnico e di vigilanza nel settore delle produzioni agricole."

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della LR 37/1993).

     1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della LR 37/1993 è aggiunta la seguente:

     "f bis) effettua controlli tecnici nel settore dei prodotti agricoli e agroalimentari e vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati che operano nello stesso settore."

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della LR 37/1993 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Nello svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1, lettera f bis) il personale dell’ARSIA può accedere agli impianti e alle sedi di attività, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni."