Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 04/02/2003 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della LR 37/1993). |
§ 2.1.225 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)".
(B.U. 12 febbraio 2003, n. 7).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
"2. L’Agenzia al fine di favorire l’ammodernamento delle strutture agricole, la riqualificazione del territorio, la tutela delle produzioni agroalimentari, nonché la tutela dell’ambiente attraverso la razionale gestione della fauna selvatica:
a) opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;
b) sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale;
c) svolge attività di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione, nonché sugli aspetti produttivi e sanitari della fauna selvatica;
d) svolge attività di controllo tecnico e di vigilanza nel settore delle produzioni agricole."
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della
"f bis) effettua controlli tecnici nel settore dei prodotti agricoli e agroalimentari e vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati che operano nello stesso settore."
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
"1 bis. Nello svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1, lettera f bis) il personale dell’ARSIA può accedere agli impianti e alle sedi di attività, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni."