§ 2.1.147 - R.R. 18 luglio 1996, n. 5.
Regolamento di attuazione della L.R. 19.3.1996, n. 23 concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:18/07/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.      1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare nome e cognome (la donna coniugata può aggiungere al proprio cognome quello da coniugata), data e luogo di [...]
Art. 3.  Adempimenti della commissione esaminatrice.
Art. 4.  Determinazione delle prove scritte.
Art. 5.  Comportamento dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
Art. 6.  Svolgimento delle prove scritte.
Art. 7.  Comunicazione dell'esito delle prove scritte.
Art. 8.  Svolgimento delle prove orali.
Art. 9.  Svolgimento di altre prove.
Art. 10.  Punteggio delle singole prove e punteggio finale.
Art. 11.  Assunzioni a tempo determinato.
Art. 12.  Norma finale.


§ 2.1.147 - R.R. 18 luglio 1996, n. 5. [1]

Regolamento di attuazione della L.R. 19.3.1996, n. 23 concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale.

(B.U. 29 luglio 1996, n. 41).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 1 comma 3 della L.R. 19.3.1996, n. 23 disciplina:

     - le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

     - gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

     - le modalità di svolgimento delle prove concorsuali;

     - il comportamento dei concorrenti.

     2. Il regolamento disciplina altresì, in conformità dell'art. 4, comma 2 della citata L.R. n. 23/1996, le modalità di selezione per le assunzioni a tempo determinato.

 

     Art. 2.

     1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare nome e cognome (la donna coniugata può aggiungere al proprio cognome quello da coniugata), data e luogo di nascita, luogo di residenza; deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

     a) di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno Stato membro della U.E. I cittadini della U.E. devono altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

     b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri della U.E. tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;

     c) il titolo di studio posseduto (con indicazione della data e del luogo di conseguimento);

     d) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età e ad usufruire della eventuale riserva prevista dal bando;

     e) di possedere ogni altro requisito, generale e specifico previsto dal bando di concorso, facendone specifica ed analitica menzione;

     f) di non essere stato destituito dall'impiego o licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione;

     g) le eventuali condanne penali passate in giudicato con la fattispecie di reato nonchè i procedimenti penali in corso;

     h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari:

     i) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza o precedenza ai sensi della vigente normativa (con specificazione dei titoli stessi);

     l) l'indirizzo presso il quale devono pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative al concorso con esatta indicazione del numero di C.A.P. e del recapito telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni.

     Qualora nel bando di concorso sia indicato il fac-simile della domanda, la stessa deve essere redatta secondo lo schema previsto dal bando.

     2. I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, dell'ausilio eventualmente necessario, nonchè dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

     3. Nei concorsi per i quali è prevista la valutazione dei titoli i concorrenti devono unire alla domanda di partecipazione al concorso i documenti e i titoli scientifici e di carriera richiesti dal bando; i titoli e documenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica.

     Il bando di concorso può prevedere, con riferimento a documenti e titoli specifici, che gli stessi vengano prodotti in copia non autentica; i titoli e i documenti dovranno comunque essere prodotti in originale o copia autentica prima dell'eventuale assunzione.

     4. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Peri dipendenti di Pubbliche Amministrazioni l'autentica della firma può essere effettuata dal dirigente dell'ufficio alla quale il dipendente è assegnato; per i militari, dal comandante del reparto presso cui prestano servizio.

     5. Le domande devono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza.

     Le domande possono altresì essere presentate alla Regione Toscana mediante consegna alla competente sezione dipartimentale di protocollo che rilascia apposita ricevuta.

     Le domande spedite o presentate oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili.

     6. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

     7. Il provvedimento di ammissione o di esclusione dal concorso, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 23/1996, è adottato dalla competente struttura regionale previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande.

 

     Art. 3. Adempimenti della commissione esaminatrice.

     1. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

     2. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 per la valutazione delle prove, la commissione delibera a maggioranza di voti palesi. Non è ammessa l'astensione.

     3. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione giudicatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

     4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale adeguatamente motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

     5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni ma è tenuto a firmare il verbale.

     6. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette immediatamente al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, il quale con decreto motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

     In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione.

     7. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di concorso regionale per un periodo non inferiore a cinque anni; è comunque fatta salva l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria del comportamento omissivo del commissario.

 

     Art. 4. Determinazione delle prove scritte.

     1. La determinazione delle prove scritte viene effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di almeno una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, ovvero di prove teorico- pratiche. Ciascun testo viene numerato e chiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

     2. La determinazione e la predisposizione delle prove scritte sono effettuate senza soluzione temporale di continuità prima dell'inizio del loro svolgimento; sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione di sistemi automatizzati di valutazione delle prove.

 

     Art. 5. Comportamento dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.

     1. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte i candidati devono presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

     2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

     3. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

     4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i dizionari e i testi autorizzati dalla commissione.

     5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

     6. La commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse; la Commissione in caso di inosservanza ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri della commissione devono trovarsi nella sede degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

 

     Art. 6. Svolgimento delle prove scritte.

     1. Ammessi i candidati nei locali d'esame la commissione, alla presenza dei candidati, invita uno di questi a scegliere una delle buste contenenti le prove. Constatata quindi l'integrità dei sigilli, alla presenza dei candidati viene aperta la busta prescelta contenente la prova d'esame, che viene comunicata ai candidati stessi.

     2. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.

     3. Per ogni prova scritta sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande e una piccola contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude a consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste il quale appone la sua firma sul lembo di chiusura della busta stessa.

     4. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati da almeno due membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

     5. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla correzione e valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi all'apertura delle buste minori e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati. Quest'ultima operazione deve avvenire solamente dopo che per tutti gli elaborati siano state espresse le votazioni.

     6. Le suddette procedure possono subire opportune modifiche, ferme restando le garanzie di segretezza e imparzialità, in dipendenza della eventuale adozione di sistemi automatizzati di svolgimento delle prove.

 

     Art. 7. Comunicazione dell'esito delle prove scritte.

     1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.

 

     Art. 8. Svolgimento delle prove orali.

     1. La commissione decide le modalità di svolgimento della prova orale. I quesiti da porre a ciascun candidato sono determinati immediatamente prima dell'inizio della prova o contestualmente al suo svolgimento.

     2. Le prove orali sono pubbliche: l'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito secondo modalità definite dal presidente della commissione.

     3. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altre cause di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La commissione esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata la mancata presenza alla prova, può disporre, a suo insindacabile giudizio in relazione alle esigenze organizzative del concorso, di invitare i candidati interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purchè non oltre 10 giorni dalla prima convocazione.

     4. Le donne, che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell'interessata, previa comunicazione al presidente della commissione da effettuare, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla USL competente per territorio da presentare alla commissione esaminatrice entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Il periodo di proroga non può essere superiore, in alcun caso, alle cinque settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione della gravidanza.

     5. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita fiscale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti comma.

     6. Terminata la prova di ciascun candidato la commissione decide il punteggio della prova secondo le modalità indicate nel successivo art. 10.

     7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si è svolta la prova orale.

 

     Art. 9. Svolgimento di altre prove.

     Le modalità di espletamento delle prove psico-attitudinali, il contenuto e le modalità di espletamento sia delle prove pratiche sia di quelle selettive per l'ammissione al corso-concorso sono definite nei relativi bandi.

 

     Art. 10. Punteggio delle singole prove e punteggio finale.

     1. Il punteggio delle singole prove viene espresso in trentesimi. Il candidato deve conseguire in ciascuna prova scritta una votazione corrispondente ad almeno ventuno trentesimi e nella prova orale una votazione corrispondente ad almeno diciotto trentesimi.

     2. Nella valutazione delle singole prove d'esame, scritte ed orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

     3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale. Nei concorsi in cui sono previste due prove scritte il punteggio finale si ottiene sommando le media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale.

     4. Nei concorsi per titoli ed esami e nei concorsi per titoli l'attribuzione dei punteggi è definita nei relativi bandi in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. n. 23/1996.

 

     Art. 11. Assunzioni a tempo determinato.

     1. Nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro le selezioni del personale, da reclutare applicando i principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono effettuate con le seguenti modalità:

     a) per i profili professionali fino alla IV qualifica funzionale le assunzioni sono effettuate mediante ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro;

     b) per i profili professionali della V, VI e VII qualifica funzionale le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti distinte per provincia e per professionalità e predisposte, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, dal Dipartimento competente in materia di personale sulla base di selezioni per titoli: la specificazione dei titoli è contenuta nell'avviso pubblico. Le graduatorie hanno validità biennale prorogabile di un anno;

     c) qualora esistano graduatorie in vigore di idonei in pubblici concorsi per la copertura di posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie;

     d) qualora l'attuazione di progetti finalizzati richieda il possesso di professionalità particolari non reperibili mediante il ricorso alle graduatorie di cui alle precedenti lettere b) e c), le assunzioni sono effettuate sulla base di selezioni pubbliche per titoli riferite agli specifici progetti;

     e) l'Amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell'idoneità degli assumendi; la verifica di idoneità non comporta valutazione comparativa.

 

     Art. 12. Norma finale.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

     - Art. 4 comma 5 e 6 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51

     - Art. 33 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51

     - Art. 41 comma 3, 4 e 6 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51

     - Art. 10 della L.R. 20 luglio 1992, n. 32.

 

 


[1] Regolamento abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 ottobre 1999, n. 53, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del R.R. 24 dicembre 1999, n. 5.