§ 2.1.145 - L.R. 19 giugno 1996, n. 43.
Modifiche ed integrazioni della L.R. 19 marzo 1996, n. 23 concernente: "Norme per l'accesso al ruolo unico regionale e disposizioni straordinarie per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:19/06/1996
Numero:43


Sommario
Art. 3.  Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del personale connessa al riassetto delle strutture organizzative.


§ 2.1.145 - L.R. 19 giugno 1996, n. 43. [1]

Modifiche ed integrazioni della L.R. 19 marzo 1996, n. 23 concernente: "Norme per l'accesso al ruolo unico regionale e disposizioni straordinarie per la riqualificazione del personale".

(B.U. 26 giugno 1996, n. 35).

 

     Artt. 1. - 2. [2]

 

Art. 3. Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del personale connessa al riassetto delle strutture organizzative.

     1. A seguito dei processi di revisione della dotazione organica, attuati in applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e dell'art. 30 della L.R. 7.11.1994 n. 81 e connessi alla riforma e al riassetto della struttura organizzativa regionale, ed al fine di incrementare anche con riferimento al trasferimento e alla delega di funzioni di cui all'art. 2, comma 46 e 47 della L. 28.12.1995 n. 549 il grado di efficienza degli uffici con compiti di supporto tecnico-amministrativo agli organi regionali nell'esercizio dell'attività di legislazione, programmazione, indirizzo e controllo, l'Amministrazione - previo confronto con le OO.SS. Aziendali - definisce un piano di corsi-concorso finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale e idonei alla copertura di posti vacanti nelle qualifiche dalla quarta alla ottava.

     2. I corsi-concorso sono indetti, in relazione ai risultati emersi dalla verifica dei carichi di lavoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il numero dei posti da coprire con i corsi-concorso non può comunque superare il 50% dei posti disponibili nella dotazione organica.

     4. Per i requisiti di ammissione alla prova di selezione per l'accesso ai corsi-concorso, per l'organizzazione degli stessi, per le Commissioni d'esame valgono le disposizioni della L.R. 19.3.1996 n. 23.

     5. Non si applica alle graduatorie dei corsi-concorso la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 21 della citata L.R. n. 23/96.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 11 della L.R. 14 ottobre 1999, n. 53, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del R.R. 24 dicembre 1999, n. 5.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 19 marzo 1996, n. 23.