§ 2.1.65 - L.R. 14 aprile 1990, n. 44.
Personale Regionale. Norme in materia previdenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:14/04/1990
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La Regione, nei confronti del proprio personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge regionale 54/73 e delle LL.RR. 1 febbraio 1982, n. 9 e 7 aprile [...]
Art. 2.      Il termine di cui all'art. 8 della Legge Regionale 10 maggio 1982, n. 35 è prorogato al 30 giugno 1990.
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti complessivamente per l'anno 1989 in L. 100.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati nel Cap. 260 del bilancio 1990, per [...]


§ 2.1.65 - L.R. 14 aprile 1990, n. 44.

Personale Regionale. Norme in materia previdenziale.

 

Art. 1.

     La Regione, nei confronti del proprio personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge regionale 54/73 e delle LL.RR. 1 febbraio 1982, n. 9 e 7 aprile 1982, n. 30, assume a proprio carico l'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della Legge 7-2- 1979, n. 29, da parte della Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, limitatamente ai periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso l'ente di provenienza con iscrizione all'INPS e per i quali non opera la ricongiunzione ai sensi dell'art. 6 della Legge 7-2-1979 n. 29 ovvero della legge 22 giugno 1954, n. 523 e del D.P.R. 29-12-1973 n. 1092.

     Il beneficio di cui al suddetto comma si applica in favore del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia già presentato la relativa domanda di ricongiunzione alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali o la presenti entro un anno dalla suddetta data.

     La somma corrispondente all'onere in unica soluzione della ricongiunzione sarà corrisposta al dipendente interessato ovvero ai suoi eredi beneficiari del trattamento di pensione indiretta o di riversibilità, dietro presentazione di apposita domanda e della documentazione comprovante l'accettazione del pagamento anche in forma rateale, del debito risultante dal decreto di ricongiunzione emesso dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali.

     Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia iniziato il pagamento in forma rateale dell'onere relativo alla ricongiunzione dei periodi di cui al primo comma, l'onere a carico della Regione è determinato sulla base delle rate rimaste da pagare.

 

     Art. 2.

     Il termine di cui all'art. 8 della Legge Regionale 10 maggio 1982, n. 35 è prorogato al 30 giugno 1990.

     La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 7 della Legge Regionale 10 maggio 1982, n. 35, si applica al personale indicato nel primo comma del suddetto articolo cessato dal servizio anteriormente alla data di cui al primo comma.

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti complessivamente per l'anno 1989 in L. 100.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati nel Cap. 260 del bilancio 1990, per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 1 valutabili in L. 50.000.000, e nel Cap. 280 del bilancio 1990, per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 2 valutabili in L. 50.000.000. Per gli anni successivi sarà fatto fronte con i fondi che saranno stanziati dalle leggi in bilancio.