§ 1.3.18 - L.R. 23 luglio 2010, n. 43.
Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:23/07/2010
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 62/2007


§ 1.3.18 - L.R. 23 luglio 2010, n. 43.

Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

(B.U. 4 agosto 2010, n. 34)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visti gli articoli 117, quarto comma, e 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 72, 75 e 76 dello Statuto regionale; Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) e, in particolare, l’articolo 76, comma 2;

 

Considerato quanto segue:

1. La citata disposizione dell’articolo 76, comma 2, comporta l’onere amministrativo per la Regione di verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori i referendum nelle liste elettorali, con un aggravio burocratico di gran lunga maggiore rispetto a quello comportato dalle procedure stabilite dalla previgente disciplina referendaria, nella quale era invece previsto a carico dei promotori l’onere di produrre le certificazioni elettorali dei sottoscrittori;

2. La recente esperienza di controllo dei moduli e delle firme a corredo della presentazione di alcuni quesiti referendari, ha messo concretamente in evidenza la complessità delle procedure per effettuare il controllo presso gli uffici elettorali dei comuni che, in assenza del collegamento telematico dei sistemi, necessitano a loro volta di tempi prolungati per fornire i dati necessari alle verifiche prescritte per legge;

3. L’attuale calendarizzazione prevista dalla legge per la presentazione dei quesiti determina una concentrazione di adempimenti amministrativi onerosi in periodi di sospensione o riduzione, da parte dei comuni, dei servizi essenziali delle attività, con conseguenti ritardi sullo svolgimento del procedimento;

4. Risulta quindi evidente l’opportunità di prevedere tempi congrui per l’espletamento dei controlli prescritti per legge sulle firme e sui moduli presentati dai promotori e la sospensione, durante il mese di agosto, dei termini previsti per la verifica delle firme dagli articoli 26 e 33 della l.r. 62/2007

Approva la presente legge

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 62/2007

1. Dopo l’articolo 84 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è inserito il seguente:

“Art. 84 bis. Sospensione dei termini

1. Dal 1° settembre 2010, il decorso dei termini di cui all’articolo 26, comma 1, e all’articolo 33, comma 1, è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.”.