§ 1.3.10 - L.R. 15 novembre 2004, n. 60.
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:15/11/2004
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 6/2003.


§ 1.3.10 - L.R. 15 novembre 2004, n. 60. [1]

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma della Costituzione).

(B.U. 24 novembre 2004, n. 45).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 6/2003.

     1. Il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6, è sostituito dal seguente:

“2. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 3, è sospeso ed è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della decisione della Corte costituzionale”.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 24 novembre 2004, n. 66.