Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 24/02/2011 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 34/2008. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 34/2008. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 34/2008. |
Art. 4. Inserimento del capo III-bis nella L.R. n. 34/2008. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 34/2008. |
§ 1.2.99 - L.R. 24 febbraio 2011, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).
(B.U. 2 marzo 2011, n. 10)
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 57 dello Statuto regionale;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si ritiene opportuno ridurre i termini per il ricorso al Collegio di garanzia al fine di non ritardare eccessivamente la promulgazione delle leggi, con particolare riferimento a quelle che hanno maggiore carattere di urgenza;
2. In relazione a quanto sopra è altresì opportuno specificare che i termini abbreviati di ricorso riguardano tutte le leggi per le quali è disposto un termine di entrata in vigore più breve di quello ordinario, correggendo il testo attuale della
3. L'attribuzione al Collegio di garanzia anche di competenze consultive in materia giuridico-istituzionale nei confronti del Consiglio regionale concorre alla politica di riduzione delle spese, unificando in quest'unico organismo anche le funzioni in precedenza previste per il Comitato di consulenza tecnico-giuridica, che non sarà pertanto costituito;
Approva la presente legge.
Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della
“2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall'approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 4. Inserimento del capo III-bis nella
1. Dopo il capo III della
“Capo III-bis
Funzioni di consulenza
Art. 14-bis
Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale.
1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all'esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.”.
Art. 5. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della
“1.1. Per ogni parere di cui all'articolo 14-bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell'atto.”.
3. Al comma 1-bis dell'articolo 18 della