§ 1.2.99 - L.R. 24 febbraio 2011, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:24/02/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 34/2008.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 34/2008.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 34/2008.
Art. 4.  Inserimento del capo III-bis nella L.R. n. 34/2008.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 34/2008.


§ 1.2.99 - L.R. 24 febbraio 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

(B.U. 2 marzo 2011, n. 10)

 

Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 57 dello Statuto regionale;

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Si ritiene opportuno ridurre i termini per il ricorso al Collegio di garanzia al fine di non ritardare eccessivamente la promulgazione delle leggi, con particolare riferimento a quelle che hanno maggiore carattere di urgenza;

 

2. In relazione a quanto sopra è altresì opportuno specificare che i termini abbreviati di ricorso riguardano tutte le leggi per le quali è disposto un termine di entrata in vigore più breve di quello ordinario, correggendo il testo attuale della L.R. n. 34/2008, che fa ancora riferimento alla dichiarazione di urgenza che, invece, per le leggi regionali non è più contemplata né dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, né dall'articolo 43 del nuovo Statuto regionale, così come avviene anche per le leggi statali;

 

3. L'attribuzione al Collegio di garanzia anche di competenze consultive in materia giuridico-istituzionale nei confronti del Consiglio regionale concorre alla politica di riduzione delle spese, unificando in quest'unico organismo anche le funzioni in precedenza previste per il Comitato di consulenza tecnico-giuridica, che non sarà pertanto costituito;

 

Approva la presente legge.

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 34/2008.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:

“2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall'approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto.”.

 

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 34/2008 le parole: ”di cui è dichiarata l'urgenza” sono sostituite dalle seguenti: “per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto.”.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 34/2008.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 34/2008 le parole: “Per gli atti di cui è dichiarata l'urgenza il termine è ridotto a quindici giorni”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto, il termine è ridotto a quindici giorni”.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 34/2008.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della L.R. n. 34/2008 le parole: “non normativi” sono soppresse.

 

     Art. 4. Inserimento del capo III-bis nella L.R. n. 34/2008.

1. Dopo il capo III della L.R. 34/2008 è inserito il seguente:

“Capo III-bis

Funzioni di consulenza

Art. 14-bis

Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all'esercizio delle funzioni consiliari.

2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.

3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.”.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 34/2008.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 34/2008, le parole: “Per ogni parere trasmesso nei termini” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto per i pareri di cui all'articolo 14-bis, per ogni atto trasmesso nei termini”.

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 34/2008 è inserito il seguente:

“1.1. Per ogni parere di cui all'articolo 14-bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell'atto.”.

 

3. Al comma 1-bis dell'articolo 18 della L.R. n. 34/2008 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1.1.”.