§ 1.2.42 - L.R. 11 luglio 2000, n. 59.
Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali: modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:11/07/2000
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Variazioni dell'indennità di carica.
Art. 2.  Indennità di funzione dei Presidenti dei gruppi consiliari.
Art. 3.  Normativa fiscale e rimborsi spese.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 1.2.42 - L.R. 11 luglio 2000, n. 59. [1]

Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali: modificazioni.

(B.U. 17 luglio 2000, n. 22).

 

Art. 1. Variazioni dell'indennità di carica. [2]

 

     Art. 2. Indennità di funzione dei Presidenti dei gruppi consiliari. [3]

 

     Art. 3. Normativa fiscale e rimborsi spese. [4]

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 130.000.000.=, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 100 "Competenze dovute ai membri del Consiglio regionale e competenze componenti della Giunta regionale non consiglieri".

     2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per i successivi esercizi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario.

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.

[2] Sostituisce il secondo comma, art. 2 della L.R. 13 giugno 1983, n. 47.

[3] Sostituisce la lett. c), primo comma, art. 2 ter della L.R. 13 giugno 1983, n. 47.

[4] Sostituisce il sesto comma, art. 4 della L.R. 13 giugno 1983, n. 47.