Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 28/07/1976 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di presidente della Giunta regionale |
Art. 2. Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui alla presente legge provvede il funzionario delegato dei servizi di provveditorato ed economato della Giunta regionale istituito ai sensi [...] |
Art. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione di mera esecuzione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto |
Art. 4. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1976 a lire 10.000.000, si fa fronte con la disponibilità prevista al capitolo 00750 del Bilancio per l'anno [...] |
§ 1.2.3 - L.R. 28 luglio 1976, n. 42. [1]
Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale.
(B.U. 6 agosto 1976, n. 38).
E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di presidente della Giunta regionale.
Le spese di cui al precedente comma sono disposte dal presidente della Giunta regionale.
Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui alla presente legge provvede il funzionario delegato dei servizi di provveditorato ed economato della Giunta regionale istituito ai sensi dell'articolo 56 del
La Giunta regionale, con propria deliberazione di mera esecuzione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1976 a lire 10.000.000, si fa fronte con la disponibilità prevista al capitolo 00750 del Bilancio per l'anno finanziario 1976 che viene istituito con la seguente variazione:
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall'art. 6 della