| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 6. finanza e contabilità | 
| Capitolo: | 6.5 patrimonio e partecipazioni | 
| Data: | 02/08/1972 | 
| Numero: | 6 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. automobilistica «Atesina» fino alla concorrenza dell'importo di lire 350.000.000. | 
| Art. 2. 1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972. | 
| Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. | 
§ 6.5.11 - Legge Provinciale 2 agosto 1972, n. 6.
Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina.
(B.U. 8 agosto 1972, n. 37).
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. automobilistica «Atesina» fino alla concorrenza dell'importo di lire 350.000.000.
1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.
2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [1].
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Norme finanziarie.