| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 6. finanza e contabilità | 
| Capitolo: | 6.5 patrimonio e partecipazioni | 
| Data: | 23/08/1971 | 
| Numero: | 8 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere od acquistare azioni di nuova emissione della «Società autostrada Trento - Valdastico - Vicenza Riviera Berica - Rovigo s.p.a.» fino alla [...] | 
| Art. 2. 1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti: | 
§ 6.5.9 - Legge Provinciale 23 agosto 1971, n. 8. [1]
Sottoscrizione o acquisto di azioni della Società autostrada Trento - Valdastico - Vicenza - Riviera Berica - Rovigo s.p.a.
(B.U. 24 agosto 1971, n. 34).
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere od acquistare azioni di nuova emissione della «Società autostrada Trento - Valdastico - Vicenza Riviera Berica - Rovigo s.p.a.» fino alla concorrenza dell'importo di lire 265.500.000.
1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
1) L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971;
2) L. 185.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.
2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impiegati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [2].
[1] Abrogata dall'art. 78 della 
[2] Norme finanziarie.