§ 5.4.45 - L.P. 10 ottobre 2006, n. 6.
Disciplina della formazione in apprendistato.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:10/10/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Formazione in apprendistato.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Tipologie di formazione in apprendistato.
Art. 4.  Profili formativi.
Art. 5.  Obblighi formativi.
Art. 6.  Offerta formativa.
Art. 7.  Piano formativo individuale.
Art. 8.  Esito e certificazione della formazione in apprendistato.
Art. 9.  Tutore aziendale.
Art. 10.  Formazione in apprendistato per particolari categorie.
Art. 11.  Interventi di sostegno alla formazione in apprendistato.
Art. 12.  Organizzazione del sistema di formazione in apprendistato.
Art. 13.  Trattamento di dati personali.
Art. 14.  Disposizione finanziaria.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 5.4.45 - L.P. 10 ottobre 2006, n. 6.

Disciplina della formazione in apprendistato.

(B.U. 24 ottobre 2006, n. 43).

 

Art. 1. Formazione in apprendistato.

     1. Per sostenere la crescita dell'occupazione e la competitività del sistema produttivo, la Provincia, promuovendo l'integrazione tra le politiche del lavoro ed il sistema educativo provinciale, disciplina la formazione in apprendistato per consentire ai giovani l'apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacità professionali.

     2. La formazione in apprendistato consente al giovane l'acquisizione nell'ambito di un rapporto di lavoro di una qualifica, di un diploma professionale, di un titolo di studio o l'elevazione della propria preparazione tecnica e professionale.

     3. La Provincia attua le attività necessarie all'applicazione di questa legge mediante l'Agenzia del lavoro, promuovendo forme di coordinamento con il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

     4. La programmazione degli interventi previsti da questa legge è effettuata dalla Giunta provinciale mediante il documento provinciale di programmazione delle politiche del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

     5. Per quanto non previsto da questa legge e dal suo regolamento attuativo trova applicazione il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.)

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini di questa legge si intende per:

     a) "profilo formativo": l'insieme delle competenze culturali e scientifiche a carattere trasversale nonché tecnicoprofessionali che l'apprendista deve raggiungere attraverso un percorso formativo, esterno o interno all'impresa, descritto nel piano formativo individuale; il profilo formativo, definito sulla base di standard minimi, è riferito a singola figura o gruppi di figure professionali;

     b) "piano formativo individuale": il documento, parte integrante del contratto di lavoro, che contiene la descrizione del percorso formativo formale e non formale, esterno o interno all'impresa, che l'apprendista deve seguire durante tutta la durata del contratto per conseguire il profilo formativo relativo alla figura professionale di riferimento;

     c) "percorso formativo": l'insieme delle attività e dei traguardi formativi previsti per ciascun profilo formativo, da acquisire nel corso del rapporto di apprendistato e descritto nel piano formativo individuale; ciascun percorso formativo previsto per le tipologie individuate dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), deve rispettare gli standard minimi previsti dai piani di studio provinciali o dall'università;

     d) "formazione formale": la formazione attuata sulla base di una specifica progettazione, effettuata dall'azienda o presente nell'offerta del sistema provinciale o universitario, e realizzata dall'azienda in un contesto formativo adeguato o da strutture formative pubbliche o private accreditate;

     e) "formazione non formale": l'attività di formazione attuata principalmente per affiancamento, sotto la guida ed il coordinamento di un tutore aziendale, in contesto produttivo, organizzata per traguardi formativi e tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative definite nei piani formativi individuali;

     f) "tutore aziendale": il soggetto, dotato di competenze e formazione adeguate, preposto a trasmettere e favorire l'acquisizione delle competenze professionali dell'apprendista mediante l'insegnamento e l'affiancamento nell'ambito dell'azienda ed il coordinamento con la formazione formale esterna all'azienda.

 

     Art. 3. Tipologie di formazione in apprendistato.

     1. La formazione in apprendistato si svolge secondo la seguente tipologia:

     a) di base, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

     b) professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro integrata da un apprendimento culturale e scientifico trasversale e tecnico-professionale;

     c) di alta formazione, per l'acquisizione di titoli di studio anche universitari.

     2. Ad ogni tipo indicato dal comma 1 corrisponde un distinto contratto di lavoro di apprendistato.

 

     Art. 4. Profili formativi.

     1. La Provincia definisce con regolamento i profili formativi relativi a ciascuna tipologia di cui all'articolo 3.

     2. I profili formativi sono definiti previa intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, nonché:

     a) per il riconoscimento del diploma o della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dall'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

     b) per il conseguimento dei titoli universitari, nell'ambito dell'alta formazione in apprendistato, previa intesa con l'università interessata.

 

     Art. 5. Obblighi formativi.

     1. Nel contratto individuale di lavoro dell'apprendista è contenuto il piano formativo individuale coerente con il tipo di formazione di cui all'articolo 3.

     2. L'apprendista si impegna a svolgere le attività richieste in funzione dell'acquisizione delle competenze indicate dal piano formativo individuale. Il datore di lavoro garantisce la formazione dell'apprendista secondo i percorsi formativi previsti dal medesimo piano formativo individuale e finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio o di alta formazione.

 

     Art. 6. Offerta formativa.

     1. La formazione formale deve essere verificabile e certificabile e può svolgersi all'interno dell'azienda, presso istituzioni scolastiche e formative, istituzioni paritarie, università e soggetti formativi accreditati con le modalità previste dalla normativa provinciale.

     2. In attuazione del documento provinciale di programmazione delle politiche del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e in armonia con il documento attuativo del piano provinciale per il sistema educativo, le istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, possono prevedere, nell'ambito del proprio progetto di istituto, lo svolgimento di percorsi formativi in apprendistato conformi con i profili formativi determinati ai sensi dell'articolo 4.

     3. La Provincia, mediante specifiche convenzioni con le università o altri soggetti di livello universitario abilitati a rilasciare titoli di studio anche specialistici, stabilisce le modalità di erogazione dell'offerta formativa richiesta ed i relativi rapporti finanziari.

 

     Art. 7. Piano formativo individuale.

     1. Il piano formativo individuale dell'apprendista deve essere conforme al profilo formativo relativo alla figura professionale di riferimento, tenuto conto dell'esperienza professionale e dei crediti acquisiti dall'apprendista. Il piano formativo individuale dell'apprendista è individuato nell'ambito dell'offerta formativa provinciale o progettato autonomamente dal datore di lavoro.

     2. Per la formazione di base e di alta formazione, il piano formativo individuale è definito in conformità ai profili formativi previsti dall'articolo 4 ed è trasmesso dal datore di lavoro alla Provincia, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 12.

     3. Per la formazione professionalizzante, il datore di lavoro sottopone alla Provincia il piano formativo individuale, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 12. La verifica di conformità con il profilo formativo della figura professionale di riferimento, tenuto conto dell'esperienza professionale e dei crediti acquisiti dall'apprendista, avviene con le modalità di cui al regolamento medesimo. La conformità del piano formativo individuale è condizione per la validità del contratto di apprendistato.

     4. Nell'ambito dei percorsi di alta formazione possono essere definiti successivi profili formativi individuali per il conseguimento da parte dell'apprendista di ulteriori certificazioni professionali o titoli di studio.

     5. La Provincia, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori sul piano locale, predispone uno schema di piano formativo individuale per ogni tipo di formazione in apprendistato.

 

     Art. 8. Esito e certificazione della formazione in apprendistato.

     1. Il soggetto che ha realizzato l'attività formativa formale e non formale documenta il percorso svolto e certifica le competenze e le abilità operative acquisite dall'apprendista. Le competenze e le abilità operative certificate costituiscono titolo per il riconoscimento dei crediti formativi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

     2. Previo superamento dell'esame disciplinato dalla normativa vigente al fine del conseguimento del relativo titolo, al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista acquisisce:

     a) nell'apprendistato di base, una qualifica professionale; il non conseguimento di tale obiettivo può portare alla prosecuzione del rapporto di apprendistato con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12;

     b) nell'apprendistato professionalizzante, una qualifica professionale valida ai fini contrattuali con il relativo riconoscimento di crediti formativi per l'eventuale proseguimento nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione;

     c) nell'apprendistato di alta formazione, un diploma di livello secondario, un titolo universitario o di alta formazione.

 

     Art. 9. Tutore aziendale.

     1. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone dotate di adeguati requisiti e competenze, secondo quanto previsto dal regolamento previsto dall'articolo 12.

     2. Per l'acquisizione di una formazione adeguata il tutore aziendale è tenuto a frequentare un percorso formativo organizzato dalla Provincia di almeno sedici ore, salva la minor durata per i casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 12; la durata di detto percorso può essere limitata ad otto ore per quelle figure di tutore per le quali sia documentabile il possesso di adeguati requisiti, maturati per titoli o per esperienza lavorativa. Il tutore aziendale che affianca giovani in difficoltà di inserimento professionale di cui all'articolo 10, comma 1, è tenuto a frequentare un ulteriore percorso di formazione di almeno dodici ore.

 

     Art. 10. Formazione in apprendistato per particolari categorie.

     1. La Provincia promuove l'attuazione di specifici percorsi di formazione in apprendistato, anche personalizzati, a favore dei giovani in difficoltà di inserimento professionale.

     2. I lavoratori che usufruiscono dei congedi formativi di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), possono essere ammessi a partecipare alle attività formative previste dal percorso di formazione in apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi universitari o di alta formazione.

     3. Sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali o provinciali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, rispettivamente a livello nazionale o provinciale, nelle attività economiche di durata stagionale gli obiettivi formativi dell'apprendistato sono perseguiti mediante l'attuazione, in successione, di percorsi di formazione formale e non formale definiti con il regolamento di cui all'articolo 12 e che perseguono l'acquisizione delle competenze del profilo professionale di riferimento.

 

     Art. 11. Interventi di sostegno alla formazione in apprendistato.

     1. La Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, concede contributi per riequilibrare i maggiori oneri che ricadono sui datori di lavoro in attuazione delle attività formative per l'apprendistato di base disciplinate dalla normativa provinciale rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     2. Possono essere concessi, con gli stessi limiti e condizioni, contributi per la formazione professionalizzante e per l'alta formazione in apprendistato.

     3. L'entità dei contributi è fissata dal documento di programmazione delle politiche del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e non può comunque essere superiore al costo della formazione effettuata in aggiunta rispetto alla durata della formazione prevista dalla legislazione statale e dalla contrattazione collettiva nazionale. Il costo della formazione è determinato sulla base del costo delle modalità operative della formazione non formale e del costo del lavoro dell'apprendista e del tutore.

 

     Art. 12. Organizzazione del sistema di formazione in apprendistato.

     1. L'organizzazione del sistema della formazione in apprendistato è disciplinata con uno o più regolamenti, che prevedono in particolare:

     a) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, anche mediante la collaborazione degli enti bilaterali, per:

     1) la definizione dei profili formativi nel rispetto degli standard minimi previsti;

     2) la verifica di conformità dei piani formativi individuali inerenti ciascuno dei tipi di formazione in apprendistato di cui all'articolo 3;

     3) l'identificazione del repertorio provinciale delle professioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

     4) l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento della sussistenza di contesti formativi aziendali adeguati allo svolgimento della formazione formale professionalizzante e di quote di formazione trasversale riferita a organizzazione aziendale, economia e competitività aziendale;

     5) la definizione delle modalità per l'accertamento dei risultati formativi conseguiti al termine dell'apprendistato;

     6) il controllo ed il monitoraggio delle attività di formazione in apprendistato;

     7) la definizione delle modalità di erogazione della formazione formale e non formale nell'apprendistato realizzato nelle attività economiche di durata stagionale;

     b) le modalità e le forme di integrazione con il sistema educativo provinciale e le modalità per la realizzazione delle attività formative in apprendistato da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie attraverso l'utilizzo in via prioritaria delle risorse finanziarie, umane, logistiche, strumentali ed organizzative già presenti presso le istituzioni medesime;

     c) i criteri e le modalità di finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico e privato;

     d) le procedure per la trasmissione alla Provincia dei piani formativi individuali, le modalità per la verifica di conformità e gli effetti dell'accertamento di conformità;

     e) i requisiti del tutore aziendale e la durata della formazione;

     f) le condizioni per la prosecuzione del percorso per il conseguimento di almeno una qualifica professionale nell'ipotesi di mancato raggiungimento di una qualifica o di un diploma professionale;

     g) le modalità di coordinamento tra istituzioni formative e datori di lavoro per lo svolgimento della formazione formale;

     h) le modalità di certificazione delle competenze relative alla formazione formale e a quella non formale e di riconoscimento dei relativi crediti;

     i) l'attività di vigilanza, fermi restando le funzioni e i compiti ispettivi in materia di lavoro.

     2. I regolamenti previsti dal comma 1 sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 13. Trattamento di dati personali.

     1. Per l'attuazione di questa legge, la Provincia è autorizzata a trattare i dati personali relativi all'apprendista, con informazioni riguardanti il suo percorso formativo, le sue competenze professionali, gli obiettivi della formazione oltre ad altre informazioni accessorie. Sono inoltre trattati dati riguardanti l'azienda ed il tutore aziendale e altre informazioni utili per la gestione dei procedimenti amministrativi. Tra le informazioni raccolte possono essere compresi dati sensibili necessari alla gestione delle finalità formative e degli adempimenti amministrativi connessi al rapporto di apprendistato. L'offerta formativa promossa e gestita dalla Provincia a favore dei soggetti individuati da questa legge, nonché gli adempimenti amministrativi connessi con l'applicazione della normativa in materia di apprendistato, costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20, 22 e 73, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

     2. I trattamenti di dati di cui al comma 1 sono svolti in modo automatico e manuale e sono finalizzati alla gestione dell'offerta formativa, alla verifica della formazione effettuata in azienda e alla registrazione degli esiti della formazione sul libretto formativo. Sono eseguibili sui dati le seguenti tipologie di operazioni: la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la cancellazione, l'interconnessione con altri archivi e la distruzione.

     3. I dati possono essere comunicati agli enti formativi accreditati pubblici e privati e messi a disposizione degli organi competenti al controllo per lo svolgimento di funzioni di istruzione e formazione e di supporto alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi con l'applicazione della normativa in materia di apprendistato.

 

     Art. 14. Disposizione finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti da questa legge si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.