| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale | 
| Data: | 10/08/1978 | 
| Numero: | 29 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Omissis) | 
| Art. 2. Per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, come modificata con la presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti: | 
| Art. 3. (Omissis). | 
§ 5.4.5 - Legge Provinciale 10 agosto 1978, n. 29. [*]
Modifiche e nuovo rifinanziamento della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, concernente provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili.
(B.U. 22 agosto 1978, n. 41).
     Art. 2. Per i fini di cui alla 
Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;
Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.
I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli anni successivi.
Art. 3. (Omissis).
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della 
[1] Aggiunge l'art. 3 bis alla