§ 5.2.95 - L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.
Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/10/2007
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)
Art. 2.  Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 3.  Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 8.  Abrogazione dell’articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 11 ter nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 11 quater nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 14.  Disposizioni transitorie


§ 5.2.95 - L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

(B.U. 30 ottobre 2007, n. 44)

 

Art. 1. Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia garantisce a tutte le bambine e a tutti i bambini il diritto a frequentare il nido d’infanzia, prioritariamente, o altro servizio del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, da attivare secondo criteri di efficacia, efficienza e sostenibilità economica, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali."

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è finalizzato a favorire e sostenere i genitori lavoratori nel loro ruolo di educatori, anche attraverso la creazione di spazi appropriati ad accogliere i propri figli in un luogo vicino all’attività lavorativa, in modo tale da garantire una maggiore e migliore integrazione tra la vita lavorativa e quella familiare."

 

     Art. 2. Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d’infanzia, i nidi d’infanzia nei luoghi di lavoro e i nidi familiari - servizio Tagesmutter; comprende inoltre i servizi integrativi al nido. Tali servizi sono istituiti o sostenuti dai comuni nell’ambito della propria programmazione. La Provincia, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e sentiti i soggetti iscritti all’albo provinciale di cui all’articolo 6 bis, definisce con propria deliberazione i livelli qualitativi minimi uniformi dei servizi, per assicurare un’offerta qualitativamente elevata e omogenea su tutto il territorio provinciale."

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserita la seguente:

"d bis) il diritto di entrambi i genitori a conciliare professione e famiglia, attraverso la flessibilità dei tempi di apertura dei servizi e la continuità dei servizi nel corso dell’anno;".

3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunta la seguente:

"g bis) nel caso del nido d’infanzia nei luoghi di lavoro, l’offerta di servizi aggiuntivi e flessibili vicini al posto di lavoro."

 

     Art. 3. Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d’infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L’entità del concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera f), ed è stabilita in modo tale da permettere l’accesso al servizio da parte delle famiglie stesse."

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Nido d’infanzia nei luoghi di lavoro

1. La finalità di assicurare alle famiglie con genitori lavoratori un luogo idoneo ad accogliere ed educare i figli durante l’orario di lavoro, agevolando la conciliazione dei tempi dell’attività lavorativa con quelli delle cure familiari, può essere perseguita anche mediante il sostegno di nidi d’infanzia costituiti presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzati e gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori di lavoro ovvero da soggetti pubblici e privati.

2. Il nido d’infanzia nei luoghi di lavoro può essere sostenuto mediante convenzione tra il comune in cui ha sede l’azienda o le aziende proponenti e le aziende medesime, individuate con criteri di trasparenza e tenuto conto della complessiva programmazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a livello comunale. Il comune, con la predetta convenzione, può assumersi anche oneri relativi a lavoratori residenti in altri comuni della Provincia qualora l’accordo sulla finanza locale stabilisca e disciplini le modalità di riconoscimento al comune degli oneri sostenuti. La convenzione può essere stipulata a condizione che il nido sia gestito da un soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 6 bis.

3. La convenzione prevede, in particolare:

a) il riparto delle spese di gestione del nido tra il comune, l’azienda e le famiglie interessate, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), fermo restando che il concorso da parte delle famiglie è regolato secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera f);

b) che gli oneri relativi alla gestione delle infrastrutture dei datori di lavoro e al loro eventuale ammortamento sono a carico dei datori stessi, fatta salva la possibilità di prevedere, previo accordo con le rappresentanze dei lavoratori, la misura del concorso alla copertura delle spese di gestione delle infrastrutture da parte dei lavoratori che fruiscono del servizio;

c) le modalità di svolgimento del servizio, ivi compresi i periodi e gli orari di svolgimento, in relazione alle esigenze dei lavoratori.

4. Il comune può affidare al nido l’erogazione del servizio in favore di bambine e bambini che non sono figli di lavoratori dell’azienda se per tali utenti non riesce ad assicurare il servizio con le modalità previste dall’articolo 3 e limitatamente al periodo necessario all’istituzione o al potenziamento del servizio da parte del comune. In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento del servizio di cui all’articolo 3. Questo comma è applicabile solo a condizione che sia integralmente garantito lo svolgimento del servizio del nido in favore dei lavoratori.

5. Qualora le dimensioni aziendali siano ridotte o non esista la possibilità di collaborazione con altre aziende o per necessità di orari e periodi di apertura particolari, la Provincia può individuare con regolamento eventuali altri servizi idonei a sostenere percorsi per favorire la conciliazione lavoro-famiglia."

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L’articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Servizi integrativi

1. Per ampliare ulteriormente l’offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d’infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza.

2. I centri previsti dal comma 1, opportunamente attrezzati e organizzati per l’accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai propri genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituiscono altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.

3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione presso i quali opera personale qualificato al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età, per un tempo massimo di tre ore giornaliere, e con frequenza anche diversificata e, in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strumentale, strutturale e di gestione, fino agli undici anni.

4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti da questa legge, in modo da consentirne il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un’ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d’infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie."

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Accreditamento

1. È istituito l’albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 2. L’iscrizione all’albo costituisce titolo necessario per ottenere l’affidamento dei predetti servizi ai sensi dell’articolo 7. L’iscrizione all’albo costituisce, altresì, condizione per il sostegno finanziario dei comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1.

2. Hanno diritto ad essere accreditati, se è accertato il possesso dei requisiti richiesti, le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro.

3. La Provincia definisce con regolamento i requisiti minimi, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 bis, che danno titolo all’accreditamento e all’iscrizione nell’albo provinciale di cui al comma 1, con particolare riguardo ai requisiti organizzativi, professionali e, ove ricorrenti, strutturali. Il medesimo regolamento definisce altresì, in particolare:

a) le procedure per il rilascio, la sospensione, la decadenza e la revoca dell’accreditamento;

b) le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti;

c) le modalità per l’istituzione e la gestione dell’albo dei soggetti accreditati.

4. Il regolamento è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la rappresentanza dei soggetti iscritti all’albo provinciale e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all’articolo 2, comma 1, sono gestiti:

a) dal comune, attraverso le modalità previste dall’articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) dal comune attraverso l’affidamento del servizio a uno o più dei soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 6 bis, secondo la disciplina prevista dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);

c) da soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 6 bis sostenuti dal comune, individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie.

2. L’affidamento diretto del servizio a uno o più dei soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 1, lettera b), è consentito in casi eccezionali di particolare urgenza e di indifferibilità dell’intervento. Se ricorre tale presupposto, i comuni possono affidare motivatamente il servizio per il periodo strettamente necessario all’espletamento di adeguate procedure comparative.

3. È vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato d’appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

4. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, della legge provinciale n. 13 del 2007."

 

     Art. 8. Abrogazione dell’articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L’articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002 è abrogato.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L’articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Attività di programmazione di livello provinciale

1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia:

a) definisce specifici bacini d’utenza nonché il numero minimo e massimo di utenti in relazione ad ogni tipologia di servizio;

b) stabilisce i requisiti e gli standard minimi dei servizi;

c) individua nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale le risorse finanziarie destinate a ridurre il concorso economico delle famiglie per l’utilizzo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

d) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell’infanzia, anche con riferimento ad attività di ricerca, diffusione e documentazione di progetti che incentivano la cultura dell’infanzia;

e) realizza attività per la qualificazione e la coerenza dei servizi garantendo in particolare il coordinamento degli stessi sotto il profilo pedagogico, attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l’aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori;

f) promuove scelte di continuità con la scuola dell’infanzia e nell’ambito dei servizi del territorio, e ne favorisce l’attuazione attraverso specifiche iniziative anche prevedendo l’integrazione dei servizi, delle strutture e dell’organizzazione;

g) assicura, per il tramite dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

h) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, lettere a), b) e c), d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, e sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto disposto dal comma 1, lettere d), e), f) g) e h)."

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L’articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Organizzazione dei servizi

1. I comuni, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, esercitano i seguenti compiti e funzioni:

a) programmano lo sviluppo in sede locale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la loro realizzazione individuando le modalità di gestione dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7;

b) gestiscono direttamente o affidano i servizi socio-educativi per la prima infanzia da essi istituiti; sostengono i servizi socio-educativi istituiti da altri soggetti e gestiti secondo le modalità previste da questa legge;

c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-

educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;

d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 bis, da parte dei soggetti iscritti all’albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l’eventuale venire meno degli stessi;

e) formulano, sentiti anche i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l’attività di formazione e di aggiornamento del personale educativo;

f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dall’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;

g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l’istituzione di specifici organismi rappresentativi."

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

Autorizzazione per lo svolgimento di servizi per la prima infanzia

1. È soggetto ad autorizzazione lo svolgimento in forma imprenditoriale di servizi per la prima infanzia rivolti a bambine e bambini fino ai tre anni di età e svolti per più di quattro ore giornaliere con carattere di continuità. Non è richiesta l’autorizzazione per lo svolgimento di servizi già oggetto di accreditamento ai sensi dell’articolo 6 bis.

2. Con regolamento sono individuate le disposizioni di attuazione di questo articolo e in particolare:

a) i requisiti e gli standard minimi strutturali, organizzativi, di funzionamento e prestazione, nonché i requisiti professionali degli operatori;

b) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione, per la verifica periodica dei requisiti nonché per la sospensione e la revoca dell’autorizzazione medesima;

c) le modalità per lo svolgimento dei controlli.

3. Nel caso di svolgimento del servizio in assenza di autorizzazione o in difformità alla stessa è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di diecimila euro."

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 11 ter nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l’articolo 11 bis della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 11 ter

Valutazione sull’attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene indicazioni documentate e motivate sui seguenti argomenti:

a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) entità della domanda e dell’offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;

c) individuazione dei bacini d’utenza e degli standard minimi dei servizi;

d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all’offerta di servizi;

e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;

f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;

g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;

h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;

i) criticità riscontrate nell’attuazione della legge."

 

     Art. 13. Inserimento dell’articolo 11 quater nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l’articolo 11 ter della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 11 quater

Regolamento di attuazione

1. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il regolamento di attuazione di questa legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo."

2. Il regolamento previsto dall’articolo 11 quater della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dal comma 1, può prevedere anche le disposizioni transitorie eventualmente necessarie a seguito dell’entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione si considerano comunque accreditati e autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 6 bis e 11 bis della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 2 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l’accreditamento e l’autorizzazione nonché i soggetti già iscritti all’albo provinciale di cui all’articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2 del presente articolo. Resta fermo l’obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a diciotto mesi; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti alla scadenza di tale termine, l’accreditamento o l’autorizzazione si intendono revocati, fermi restando gli affidamenti di servizi in essere a tale scadenza.

2. Le modificazioni alla legge provinciale n. 4 del 2002 contenute negli articoli 6, 7, 8 e 11 della presente legge sono efficaci a decorrere dalla data individuata con regolamento.

3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 la deliberazione prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2002, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, è approvata d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sentiti i soggetti individuati dall’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2.

4. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 il regolamento previsto dall’articolo 6 bis, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dall’articolo 6 della presente legge, è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie locali, i soggetti individuati dall’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2, e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. L’articolo 11 ter della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dall’articolo 12 della presente legge, è efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.