§ 5.2.92 - L.P. 3 aprile 2007, n. 10.
Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:03/04/2007
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
Art. 2.  Funzioni del garante.
Art. 3.  Rapporti istituzionali.
Art. 4.  Informazione del garante.
Art. 5.  Rapporti con il difensore civico e con le strutture provinciali.
Art. 6.  Requisiti e nomina.
Art. 7.  Cause d'incompatibilità.
Art. 8.  Durata, revoca e nuova nomina.
Art. 9.  Dichiarazioni del garante.
Art. 10.  Indennità e rimborsi spese
Art. 11.  Disposizioni organizzative.
Art. 12.  Disposizione transitoria.
Art. 13.  Disposizione finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 5.2.92 - L.P. 3 aprile 2007, n. 10.

Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

(B.U. 17 aprile 2007, n. 16 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

     1. È istituito, presso il Consiglio provinciale, il garante provinciale dell'infanzia e dell'adolescenza.

     2. Il garante salvaguarda e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana, sanciti dall'ordinamento internazionale, europeo, nazionale e provinciale, in particolare dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con speciale riferimento al suo preambolo e ai suoi principi, dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

     3. Il garante opera in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

 

     Art. 2. Funzioni del garante.

     1. Il garante svolge le funzioni previste da quest'articolo perseguendo, anche tramite il coinvolgimento delle famiglie interessate, l'effettivo esercizio dei diritti del minore, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle sue eventuali decisioni, ove capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità.

     2. II garante accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti e intervenendo presso le autorità competenti per assicurarne la tutela e il sostegno. Nell'esercizio di tale funzione il garante provvede, in particolare, a:

     a) segnalare ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, ovvero di ostacoli a tale esercizio da parte del coniuge affidatario; in tale sede può anche proporre agli organi competenti l'adozione di specifici interventi per prevenire o rimediare a rischi, danni o violazioni dei diritti dei minori;

     b) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;

     c) richiedere agli organi provinciali competenti l'esercizio del potere di vigilanza ad essi demandato dall'ordinamento sull'assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;

     d) segnalare agli enti competenti eventuali inadempimenti dei propri dipendenti con riferimento alle funzioni ad essi demandate in materia socio-assistenziale.

     3. Il garante raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, predisponendo un idoneo locale di ascolto, degli adolescenti e degli adulti, esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il garante provvede, in particolare, a:

     a) formulare proposte per migliorare il sistema normativo e il sistema dei servizi finalizzati a tutelare l'esercizio dei diritti dei minori;

     b) proporre ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, nonché, previa intesa con l'autorità giudiziaria ed amministrativa statale competente, agli operatori delle strutture giudiziarie;

     c) perseguire sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dell'infanzia o dell'adolescenza, i soggetti privati e le autorità giudiziarie;

     d) facilitare, mediante proposte e anche in funzione di coordinamento, la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei soggetti del privato sociale, volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso e disadattamento;

     e) promuovere iniziative degli enti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

     4. Il garante promuove iniziative per sensibilizzare i minori stessi, le famiglie, gli operatori e la società rispetto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di tale compito il garante in particolare:

     a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate alla sensibilizzazione dei bambini e degli adolescenti rispetto ai loro diritti;

     b) promuove, anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti del minore;

     c) monitora, in collaborazione con il comitato provinciale per le comunicazioni, la programmazione televisiva, la comunicazione a mezzo stampa e altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, segnalando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli altri organi competenti le eventuali trasgressioni commesse;

     d) promuove iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra i minori e gli organi di informazione, con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare negli organi di informazione una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia, al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

     e) fornisce ai mezzi di comunicazione, al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano dell'infanzia o dell'adolescenza informazioni sull'esercizio dei diritti dei minori;

     f) intrattiene rapporti di scambio, di studio o di ricerca con organismi pubblici e privati.

 

     Art. 3. Rapporti istituzionali.

     1. Il garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali una relazione sull’attività svolta, con eventuali suggerimenti e proposte di contenuto normativo e amministrativo.

     2. La Provincia dà adeguata pubblicità all’attività del garante e assicura la diffusione annuale della relazione di cui al comma 1.

     3. Il garante può trasmettere al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali relazioni non periodiche, che affrontano problematiche specifiche concernenti l'infanzia e l'adolescenza fornendo eventuali soluzioni e richiedendo eventuali interventi.

     4. Il garante può essere sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori. Il garante può inoltre chiedere di essere sentito dalle commissioni consiliari competenti secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale. I consiglieri provinciali possono chiedere direttamente al garante notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

     5. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del garante in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia d'infanzia e di adolescenza.

     6. Il garante si coordina con gli altri garanti o tutori dell’infanzia istituiti a livello statale o regionale e collabora con i tribunali per i minorenni, in particolare in materia di affidamento familiare e di adozione; mantiene costanti rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali preposti alla tutela dei diritti dei minori.

 

     Art. 4. Informazione del garante.

     1. Il garante ha diritto di accesso agli atti delle amministrazioni nei confronti delle quali svolge le sue funzioni e che riguardano la condizione e i diritti dei minori. Può chiedere informazioni d’ufficio o su richiesta di cittadini, singoli o associati.

 

     Art. 5. Rapporti con il difensore civico e con le strutture provinciali.

     1. Il difensore civico e il garante si segnalano reciprocamente situazioni d'interesse comune e coordinano la propria attività nell'ambito delle loro competenze.

     2. Il garante collabora con gli assessori e le strutture provinciali competenti in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

 

     Art. 6. Requisiti e nomina.

     1. Il garante è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio.

     2. Per la nomina a garante sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti, in lettere, filosofia, servizio sociale, scienza dell'educazione, psicologia, sociologia o equipollenti, in medicina con specializzazione in pediatria;

     b) competenza nel settore della tutela dei diritti umani e dell'infanzia, maturata preferibilmente con esperienza professionale almeno quinquennale in materia di età evolutiva e di relazioni familiari, o esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio o della devianza minorile.

 

     Art. 7. Cause d'incompatibilità.

     1. La funzione del garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, con qualsiasi carica elettiva e con qualsiasi incarico nell'ambito di associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia, di partiti politici o di sindacati.

     2. Il garante deve dimettersi entro l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature se si presenta come candidato ad elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, politiche o europee.

 

     Art. 8. Durata, revoca e nuova nomina.

     1. Il garante dura in carica tre anni e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore. Può essere rieletto per sole due volte.

     2. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio segreto, può revocare il garante per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge o per accertata inefficienza.

     3. Se il mandato del garante cessa per qualunque motivo diverso dalla scadenza il Presidente del Consiglio provinciale provvede agli adempimenti necessari per la nuova nomina.

 

     Art. 9. Dichiarazioni del garante.

     1. Entro trenta giorni dalla sua nomina il garante dichiara alla Presidenza del Consiglio provinciale:

     a) l’inesistenza o la cessazione delle situazioni d'incompatibilità;

     b) l'intervenuta dichiarazione fiscale dei suoi redditi.

     2. La mancanza o l’infedeltà delle dichiarazioni comporta la decadenza del garante, accertata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. Allo stesso modo comporta decadenza il verificarsi, nel corso del mandato, di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7.

 

     Art. 10. Indennità e rimborsi spese

     1. Al garante spetta un trattamento economico pari a due terzi dell’indennità percepita dai consiglieri provinciali, con esclusione della diaria. Inoltre gli spettano le indennità di missione e i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l’espletamento del suo incarico, in misura identica a quella dei consiglieri provinciali.

 

     Art. 11. Disposizioni organizzative.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'attività del garante, secondo principi di economicità e di razionalizzazione della spesa.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

     3. La Presidenza del Consiglio può attivare idonei recapiti periferici per il garante, su proposta di quest'ultimo e localizzandoli preferibilmente presso la sede di enti pubblici, previo accordo con gli stessi.

     4. Per l'esercizio delle sue funzioni il garante si avvale dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani di cui all'articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 concernente "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)", e degli altri osservatori istituiti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con la stessa; per i rapporti con gli enti pubblici aventi sede a Roma il garante può avvalersi della competente struttura della Provincia.

 

     Art. 12. Disposizione transitoria.

     1. Il Presidente del Consiglio provinciale iscrive all’ordine del giorno del Consiglio la nomina del garante entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 11.

 

     Art. 13. Disposizione finanziaria.

     1. All’autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.