| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale | 
| Data: | 29/11/1996 | 
| Numero: | 5 | 
| Sommario | 
| Artt. 1. - 5. | 
| Art. 6. 1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme di cui alla presente legge con [...] | 
§ 5.2.48 - L.R. 29 novembre 1996, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 «Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali».
(B.U. 10 dicembre 1996, n. 55).
     1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme di cui alla presente legge con le norme contenute nella 
[1] Il testo è riportato nella