§ 5.2.45 - Legge Regionale 19 dicembre 1994, n. 4.
Equiparazione dei reduci e combattenti della Provincia di Bolzano a quelli della Provincia di Trento - Integrazione della legge regionale [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/12/1994
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Clausola d'urgenza e entrata in vigore).


§ 5.2.45 - Legge Regionale 19 dicembre 1994, n. 4.

Equiparazione dei reduci e combattenti della Provincia di Bolzano a quelli della Provincia di Trento - Integrazione della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13.

(B.U. 24 dicembre 1994, n. 58 straord.).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione). [1]

     1. I benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, trovano applicazione anche nei riguardi di quelle persone che risiedono o risiedevano, negli anni dal 1939 sino al 1945 compreso, nel territorio della regione.

     2. I medesimi si applicano anche nei riguardi di quelle persone previste dalle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ancorché le medesime non abbiano riportato ferite, lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato o durante la resistenza attiva o passiva, fermo restando il requisito della residenza nel territorio della regione, come precisato nel comma 1.

     3. I benefici previsti ai sensi del comma 1 trovano altresì applicazione nei confronti delle persone citate all'articolo 9 (soggetti civili non militarizzati) e all'articolo 10, lettera g) (categorie speciali di civili non militarizzati) della legge 18 marzo 1968, n. 313.

     4. A tutte le persone che tra il 1939 ed il 1945 si siano rifiutate di prestare servizio militare nel Trentino-Alto Adige, sottraendosi a tale servizio con la fuga, o che abbiano opposto resistenza passiva o attiva, nonché a quelle persone che per questo siano state vittima di persecuzioni, violenza e prigionia, è riconosciuto lo stato di partigiano/a che ha combattuto nella resistenza contro il fascismo o il nazionalsocialismo. Nell'ambito delle finalità del presente articolo dette persone sono equiparate alle persone di cui al comma 3.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. L'onere per l'attuazione della presente legge viene valutato in lire 150 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1991.

     2. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 600 milioni, gravante sull'esercizio 1994, si provvede, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994, mentre alla spesa di lire 150 milioni, relativa agli esercizi 1995 - 1996 si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per gli stessi esercizi al capitolo n. 670 del bilancio pluriennale 1994 - 1996.

     3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

 

     Art. 3. (Clausola d'urgenza e entrata in vigore).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto di autonomia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 novembre 1995, n. 12.